Sentenza 313/1990 (ECLI:IT:COST:1990:313)
Massima numero 15937
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 02/07/1990; Pubblicazione in G. U. 04/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  15933  15934  15935  15936  15938  17624


Titolo
SENT. 313/90 E. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - RITENUTA INVERSIONE DELL'ONERE PROBATORIO - ASSERITO CONTRASTO CON LA PRESUNZIONE D'INNOCENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
Chi chiede l'applicazione della pena - ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - vuol dire che rinuncia ad avvalersi della facolta' di contestare l'accusa, ma cio' non significa violazione del principio di presunzione d'innocenza, che continua a svolgere il suo ruolo fino a quando la sentenza non sia divenuta irrevocabile. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 27, comma secondo, Cost. - dell'art. 444 cod. proc. pen.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte