Sentenza 313/1990 (ECLI:IT:COST:1990:313)
Massima numero 15938
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 02/07/1990; Pubblicazione in G. U. 04/07/1990
Titolo
SENT. 313/90 F. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONCRETA CONGRUITA' DELLA PENA - PRECLUSIONE - SITUAZIONE DI CONFLITTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 313/90 F. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - CONTROLLO DEL GIUDICE SULLA CONCRETA CONGRUITA' DELLA PENA - PRECLUSIONE - SITUAZIONE DI CONFLITTO CON IL PRINCIPIO DELLA FINALITA' RIEDUCATIVA DELLA PENA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Se e' vero che la necessita' costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, indica invece proprio una delle qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, e che di conseguenza il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonche' per le stesse autorita' penitenziarie, ne deriva che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con detta norma (cui solo implicitamente si e' riferito il giudice 'a quo')- il secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, a differenza di quanto dispone il primo comma dell'art. 448 stesso codice, prevedendo che il giudice - pur dopo aver controllato se sia gia' acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso - debba attenersi alla pena cosi' come indicata dalle parti, limitandosi ad enunciare nel dispositivo che tale e' stata la richiesta, non consente di valutare la congruita' della pena ai fini e nei limiti di cui al richiamato precetto costituzionale, e quindi rigettare l'istanza in ipotesi di sfavorevole valutazione. - S. nn. 12/1966; 21/1967; 167/1973; 143/1974; 264/1974; 119/1975; 25/1979; 104/1982; 137/1983; 237/1984; 23/1985; 102/1985; 169/1985; 1023/1988. - Sulla concezione polifunzionale della pena: S. nn. 12/1966; 22/1971; 179/1973; 264/1974 ed altre. - Sulla estensione del principio della finalita' rieducativa della pena: S. n. 364/1988.
Se e' vero che la necessita' costituzionale che la pena debba "tendere" a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento penitenziario che concreta l'esecuzione della pena, indica invece proprio una delle qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue, e che di conseguenza il precetto di cui al terzo comma dell'art. 27 Cost. vale tanto per il legislatore quanto per i giudici della cognizione, oltre che per quelli dell'esecuzione e della sorveglianza, nonche' per le stesse autorita' penitenziarie, ne deriva che e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con detta norma (cui solo implicitamente si e' riferito il giudice 'a quo')- il secondo comma dell'art. 444 cod. proc. pen., nella parte in cui, a differenza di quanto dispone il primo comma dell'art. 448 stesso codice, prevedendo che il giudice - pur dopo aver controllato se sia gia' acquisita agli atti la prova che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso - debba attenersi alla pena cosi' come indicata dalle parti, limitandosi ad enunciare nel dispositivo che tale e' stata la richiesta, non consente di valutare la congruita' della pena ai fini e nei limiti di cui al richiamato precetto costituzionale, e quindi rigettare l'istanza in ipotesi di sfavorevole valutazione. - S. nn. 12/1966; 21/1967; 167/1973; 143/1974; 264/1974; 119/1975; 25/1979; 104/1982; 137/1983; 237/1984; 23/1985; 102/1985; 169/1985; 1023/1988. - Sulla concezione polifunzionale della pena: S. nn. 12/1966; 22/1971; 179/1973; 264/1974 ed altre. - Sulla estensione del principio della finalita' rieducativa della pena: S. n. 364/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte