Trasporto - Norme della Regione Puglia - Attività di noleggio di autobus con conducente - Mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione - Sanzioni amministrative pecuniarie - Lamentata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché di giurisdizione e ordinamento civile e penale - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. h) ed l), Cost. - dell'art. 10, comma 1, lett. c), della legge reg. Puglia n. 27 del 2019, nella parte in cui, nel sostituire l'art. 12, comma 4, della legge reg. Puglia n. 39 del 2018, ha previsto che anche «l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 9» costituisce «violazione delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione inerente il servizio, ai sensi del comma 1, lettera b)», ed è soggetta «alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.500,00». La disposizione regionale impugnata, che sanziona una fattispecie di irregolarità documentale inerente il servizio di noleggio con conducente, costituisce, per questa parte, espressione della potestà regionale di determinare la misura delle sanzioni pecuniarie per la mancata osservanza delle prescrizioni relative alla regolarità della documentazione, nel rispetto dei limiti definiti, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge n. 218 del 2003, dall'art. 1, comma 5, del d.m. 11 marzo 2004.