Sentenza 314/1990 (ECLI:IT:COST:1990:314)
Massima numero 16164
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16165  16168  16169


Titolo
SENT. 314/90 A. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - ONERI PER LE REGIONI - ADOZIONE DELLE NORME RELATIVE CON DECRETO LEGGE - MANCANZA, ASSERITA IN RICORSI DI REGIONI, DEI PRESUPPOSTI RICHIESTI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Le regioni, allorche' agiscono nei giudizi di legittimita'costituzionale in via principale, non possono legittimamente far valere presunte violazioni delle norme costituzionali regolanti il potere governativo di adozione dei decreti-legge, le quali non comportano di per se' alcuna lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle stesse. In tali casi, infatti, difetta quell'interesse a ricorrere qualificato dalla finalita' di ripristinare l'integrita' delle competenze regionali, che e' proprio dei giudizi in questione. (Inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, sollevata in riferimento all'art. 77 della Costituzione anche in connessione con l'art. 15 lett. c) della legge 23 agosto 1988 n. 400, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia). - S. nn. 243/1987, 302/1988, 1044/1988, 544/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte

legge  23/08/1988  n. 400  art. 15  lett. c)