Sentenza 314/1990 (ECLI:IT:COST:1990:314)
Massima numero 16165
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16164  16168  16169


Titolo
SENT. 314/90 B. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - ONERI PER LE REGIONI - PREVISIONE IN ATTO DI NATURA LEGISLATIVA - CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE SOLLEVATO DA REGIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Le regioni non possono sollevare conflitto di attribuzione in relazione ad atti aventi natura legislativa, dal momento che, al fine di ripristinare l'integrita' delle proprie competenze costituzionali eventualmente lese da atti statali di carattere legislativo, esse dispongono del distinto strumento del ricorso di legittimita' costituzionale in via principale, ricorso in relazione al quale sono previsti termini di presentazione piu' brevi e, soprattutto, un oggetto diverso e una decisione avente contenuto, natura ed efficacia differenti. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato in relazione all'art. 8 del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338). - S. n. 358/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 0