Sentenza 314/1990 (ECLI:IT:COST:1990:314)
Massima numero 16168
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Titolo
SENT. 314/90 C. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - OBBLIGO DELLE REGIONI DI COMUNICARE LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI ALLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 314/90 C. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - OBBLIGO DELLE REGIONI DI COMUNICARE LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI ALLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, nella parte in cui impone alle regioni di comunicare ai Ministri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni riguardanti le assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani, non comporta alcuna lesione dell'autonomia regionale: ne' sotto l'aspetto della pretesa estensione dell'obbligo assicurativo quale e' previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 845 del 1978, giacche' in realta' l'art. 8 non contiene alcuna norma relativa all'estensione dell'obbligo assicurativo e, comunque, l'ambito fissato dall'art. 16 e' della massima estensione, involgendo tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi generalmente previsti a favore di tutti gli apprendisti artigiani; ne' sotto l'aspetto dell'obbligo di comunicazione ai Ministri del lavoro e del tesoro della stipulazione delle convenzioni eventualmente avvenute, giacche' nessuna violazione dell'autonomia puo' derivare da doveri di informazione che siano eventualmente imposti alle regioni nei confronti dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art, 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al combinato disposto degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia). - S. nn. 359/1985, 730/1988, 338/1989.
L'art. 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, nella parte in cui impone alle regioni di comunicare ai Ministri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni riguardanti le assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani, non comporta alcuna lesione dell'autonomia regionale: ne' sotto l'aspetto della pretesa estensione dell'obbligo assicurativo quale e' previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 845 del 1978, giacche' in realta' l'art. 8 non contiene alcuna norma relativa all'estensione dell'obbligo assicurativo e, comunque, l'ambito fissato dall'art. 16 e' della massima estensione, involgendo tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi generalmente previsti a favore di tutti gli apprendisti artigiani; ne' sotto l'aspetto dell'obbligo di comunicazione ai Ministri del lavoro e del tesoro della stipulazione delle convenzioni eventualmente avvenute, giacche' nessuna violazione dell'autonomia puo' derivare da doveri di informazione che siano eventualmente imposti alle regioni nei confronti dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art, 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al combinato disposto degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia). - S. nn. 359/1985, 730/1988, 338/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
co. 4
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte