Sentenza 314/1990 (ECLI:IT:COST:1990:314)
Massima numero 16168
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16164  16165  16169


Titolo
SENT. 314/90 C. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - OBBLIGO DELLE REGIONI DI COMUNICARE LA STIPULAZIONE DELLE CONVENZIONI ALLO STATO - LAMENTATA LESIONE DELL'AUTONOMIA REGIONALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, nella parte in cui impone alle regioni di comunicare ai Ministri del lavoro e del tesoro la stipula delle convenzioni riguardanti le assicurazioni obbligatorie a favore degli apprendisti artigiani, non comporta alcuna lesione dell'autonomia regionale: ne' sotto l'aspetto della pretesa estensione dell'obbligo assicurativo quale e' previsto dall'art. 16, terzo comma, della legge n. 845 del 1978, giacche' in realta' l'art. 8 non contiene alcuna norma relativa all'estensione dell'obbligo assicurativo e, comunque, l'ambito fissato dall'art. 16 e' della massima estensione, involgendo tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi generalmente previsti a favore di tutti gli apprendisti artigiani; ne' sotto l'aspetto dell'obbligo di comunicazione ai Ministri del lavoro e del tesoro della stipulazione delle convenzioni eventualmente avvenute, giacche' nessuna violazione dell'autonomia puo' derivare da doveri di informazione che siano eventualmente imposti alle regioni nei confronti dello Stato. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art, 8, primo comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, sollevata, con riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione, nonche' al combinato disposto degli artt. 81, quarto comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Toscana e Lombardia). - S. nn. 359/1985, 730/1988, 338/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 81  co. 4

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte