Sentenza 314/1990 (ECLI:IT:COST:1990:314)
Massima numero 16169
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Titolo
SENT. 314/90 D. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI - GARANZIA FINANZIARIA DELLO STATO - INADEGUATEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 314/90 D. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI - GARANZIA FINANZIARIA DELLO STATO - INADEGUATEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Grava sullo Stato l'obbligo di assicurare alle regioni i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni delegate affidate alle regioni in forza dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la disciplina di cui all'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che, in materia di oneri assicurativi a favore degli apprendisti artigiani - materia che, per l'appunto, esula dalle competenze proprie delle regioni e rientra, invece fra le funzioni delegate - impone alle regioni un obbligo da esse non derogabile ne' determinabile, tanto in relazione all'ammontare dei contributi quanto in relazione al numero dei beneficiari, senza, peraltro, garantire una provvista di mezzi finanziari congrua e certa.
Grava sullo Stato l'obbligo di assicurare alle regioni i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni delegate affidate alle regioni in forza dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la disciplina di cui all'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che, in materia di oneri assicurativi a favore degli apprendisti artigiani - materia che, per l'appunto, esula dalle competenze proprie delle regioni e rientra, invece fra le funzioni delegate - impone alle regioni un obbligo da esse non derogabile ne' determinabile, tanto in relazione all'ammontare dei contributi quanto in relazione al numero dei beneficiari, senza, peraltro, garantire una provvista di mezzi finanziari congrua e certa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Costituzione
art. 81
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte