Sentenza 314/1990 (ECLI:IT:COST:1990:314)
Massima numero 16169
Giudizio GIUDIZIO SU CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI + GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16164  16165  16168


Titolo
SENT. 314/90 D. ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE A FAVORE DEGLI APPRENDISTI ARTIGIANI - FUNZIONI DELEGATE ALLE REGIONI - GARANZIA FINANZIARIA DELLO STATO - INADEGUATEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Grava sullo Stato l'obbligo di assicurare alle regioni i mezzi necessari per il migliore esercizio delle funzioni delegate affidate alle regioni in forza dell'art. 118, secondo comma, della Costituzione. E', pertanto, costituzionalmente illegittima la disciplina di cui all'art. 8, secondo, terzo e quarto comma, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, che, in materia di oneri assicurativi a favore degli apprendisti artigiani - materia che, per l'appunto, esula dalle competenze proprie delle regioni e rientra, invece fra le funzioni delegate - impone alle regioni un obbligo da esse non derogabile ne' determinabile, tanto in relazione all'ammontare dei contributi quanto in relazione al numero dei beneficiari, senza, peraltro, garantire una provvista di mezzi finanziari congrua e certa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Costituzione  art. 81

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte