Sentenza 315/1990 (ECLI:IT:COST:1990:315)
Massima numero 16334
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Titolo
SENT. 315/90 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO CONTUMACE - SENTENZA CONTUMACIALE - IMPUGNAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA PER IL DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 315/90 A. PROCESSO PENALE - IMPUTATO CONTUMACE - SENTENZA CONTUMACIALE - IMPUGNAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA PER IL DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversita' di disciplina processuale in relazione all'impugnazione introdotta dal legislatore del 1989 fra l'imputato contumace e l'imputato presente e, quindi, tra l'imputato contumace e l'imputato assente per espressa rinuncia non lede il principio di eguaglianza perche' la disparita' di trattamento e' pienamente giustificata dalla diversita' delle situazioni confrontate. A differenza dell'assente, il contumace non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza, e potrebbe, in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p. 1930 come sostituito dall'art. 2, l. 23 gennaio 1989, n. 22). - S. nn. 136/1971 e 48/1976 e ord. n. 76/1973
La diversita' di disciplina processuale in relazione all'impugnazione introdotta dal legislatore del 1989 fra l'imputato contumace e l'imputato presente e, quindi, tra l'imputato contumace e l'imputato assente per espressa rinuncia non lede il principio di eguaglianza perche' la disparita' di trattamento e' pienamente giustificata dalla diversita' delle situazioni confrontate. A differenza dell'assente, il contumace non ha manifestato alcuna volonta' negativa in ordine alla comparizione e alla presenza in udienza, e potrebbe, in estrema ipotesi, anche ignorare l'esistenza del giudizio o la data del dibattimento. (Non fondatezza in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, ultimo comma, c.p.p. 1930 come sostituito dall'art. 2, l. 23 gennaio 1989, n. 22). - S. nn. 136/1971 e 48/1976 e ord. n. 76/1973
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte