Sentenza 315/1990 (ECLI:IT:COST:1990:315)
Massima numero 16336
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CONSO - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Titolo
SENT. 315/90 C. PROCESSO PENALE - IMPUTATO CONTUMACE IRREPERIBILE - SENTENZA CONTUMACIALE - IMPUGNAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA PER IL DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 315/90 C. PROCESSO PENALE - IMPUTATO CONTUMACE IRREPERIBILE - SENTENZA CONTUMACIALE - IMPUGNAZIONE - IMPOSSIBILITA' DI PROPORLA PER IL DIFENSORE PRIVO DI MANDATO SPECIALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'aver privilegiato (v. massima B) con il novellato art. 192, terzo comma, cod. pro. pen. 1930 - in relazione al novellato art. 183 bis stesso codice - ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione della sentenza contumaciale, l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica e' in linea con una delle regole minime - per l'esattezza, la sesta (< i termini di ricorso non devono decorrere che a partire dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza effettiva della sentenza notificata, salvo che sia accertato che egli si sia sottratto volontariamente alla giustizia >) la cui osservanza e' stata raccomandata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975. Percio', a prescindere dal ripetuto insegnamento che la norma pattizia non si colloca per se stessa a livello costituzionale, va riconosciuto che il suddetto art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. 1930 non viola l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. 1930, come sostituito dall'art. 2 legge 23 gennaio 1989, n. 22). - S. nn. 188/1980 e 15/1982.
L'aver privilegiato (v. massima B) con il novellato art. 192, terzo comma, cod. pro. pen. 1930 - in relazione al novellato art. 183 bis stesso codice - ai fini dell'esercizio del diritto di impugnazione della sentenza contumaciale, l'autodifesa rispetto alla difesa tecnica e' in linea con una delle regole minime - per l'esattezza, la sesta (< i termini di ricorso non devono decorrere che a partire dal momento in cui il condannato ha avuto conoscenza effettiva della sentenza notificata, salvo che sia accertato che egli si sia sottratto volontariamente alla giustizia >) la cui osservanza e' stata raccomandata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa con la Risoluzione n. 11 del 21 maggio 1975. Percio', a prescindere dal ripetuto insegnamento che la norma pattizia non si colloca per se stessa a livello costituzionale, va riconosciuto che il suddetto art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. 1930 non viola l'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 192, terzo comma, cod. proc. pen. 1930, come sostituito dall'art. 2 legge 23 gennaio 1989, n. 22). - S. nn. 188/1980 e 15/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n. 0
art. 6