Sentenza 316/1990 (ECLI:IT:COST:1990:316)
Massima numero 15873
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  15872  15874


Titolo
SENT. 316/90 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE R.C.A. - IMPRESA IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IMPOSSIBILITA' PER IL COMMISSARIO LIQUIDATORE DI TRASFERIRNE IL PORTAFOGLIO - POTERE DEL COMITATO DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA" DI DISPORRE IL TRASFERIMENTO TRA ALTRE IMPRESE ASSICURATRICI, IMPONENDO AD ESSE L'OBBLIGO DI ASSUNZIONE DI PARTE DEL PERSONALE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DELLA LIBERTA' DI ORGANIZZAZIONE DELL'IMPRESA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'obbligo di assunzione di personale fuori organico, gravante sulle compagnie di assicurazione R.C.A., cessionarie di quote di portafoglio dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa (art. 11, d.l. n. 857 del 1976), e' compensato dall'incremento del volume di affari portato dalla contestuale cessione di una quota del portafoglio dell'impresa stessa e in questa acquisizione l'obbligo predetto trova il suo fondamento giuridico giusta il principio dell'art. 2112, primo comma, cod. civ.. Data la prevista proporzionalita' della quota stessa all'ammontare dei premi dei contratti di assicurazione (v. massima A), l'esclusione del personale assunto nei dodici mesi antecedenti al provvedimento di liquidazione, la gradualita' delle dismissioni da parte del commissario, la possibilita' di ricorrere alle procedure di licenziamento per riduzione del personale, l'azzeramento dell'anzianita' dei lavoratori dipendenti dalla compagnia in liquidazione, e' da escludere che l'obbligo stesso comporti per l'impresa predetta un aggravio del costo del lavoro, tale da pregiudicarne gli equilibri finanziari di bilancio, integrando violazione dell'art. 41 Cost.. Non pertinente, quindi, e' in proposito il richiamo al concetto di "imponibile di mano d'opera", che in senso proprio e' negativamente qualificato dalla mancanza di correttivi all'onere economico derivante all'impresa dall'obbligo di assumere lavoratori in soprannumero. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 41 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, terzo e quarto comma, del d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito nella l. 26 febbraio 1977, n. 39).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Altri parametri e norme interposte