Ordinanza 130/2021 (ECLI:IT:COST:2021:130)
Massima numero 44005
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  26/05/2021;  Decisione del  26/05/2021
Deposito del 24/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  44006


Titolo
Esecuzione penale - Pene pecuniarie inflitte dal Giudice di pace - Conversione per insolvibilità del condannato - Attribuzione della competenza, a seguito della novella, al magistrato di sorveglianza - Denunciata violazione del principio di legalità ed eccesso di delega - Difetto di rilevanza - Carente motivazione a supporto delle censure - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza e carente motivazione a supporto delle censure, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Taranto in riferimento agli artt. 25, 76, 97, secondo comma, e 111 Cost. - dell'art. 299 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui abroga l'art. 42 del d.lgs. n. 274 del 2000, che attribuiva al giudice di pace, quale giudice dell'esecuzione, la competenza in materia di conversione delle pene pecuniarie inflitte dallo stesso giudice onorario, e dell'art. 1, comma 473, della legge n. 205 del 2017, che ha introdotto l'art. 238-bis del d.P.R. n. 115 del 2002, il quale, nel regolare l'attivazione della procedura di conversione delle pene pecuniarie ineseguite per insolvibilità del condannato, individua come giudice competente il solo magistrato di sorveglianza. Le questioni sono palesemente premature e ipotetiche e vertenti su disposizioni delle quali il rimettente non è chiamato a fare applicazione. L'istituto della conversione delle pene pecuniarie, presupponendo che l'imputato sia stato condannato con sentenza irrevocabile a una di tali pene e che la stessa sia rimasta ineseguita, si colloca, infatti, nella fase dell'esecuzione penale, mentre il giudice a quo è investito di un giudizio di cognizione di primo grado. Inoltre, le censure di violazione degli artt. 25, 97, secondo comma, e 111 Cost. risultano sfornite di qualsiasi motivazione di supporto. (Precedenti citati: sentenze n. 217 del 2019, n. 20 del 2019 e n. 177 del 2018; ordinanze n. 210 del 2020 e n. 259 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 299  co. 

decreto legislativo  28/08/2000  n. 274  art. 42  co. 

legge  27/12/2017  n. 205  art. 1  co. 473

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/2002  n. 115  art. 238  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 97  co. 2

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte