Sentenza 316/1990 (ECLI:IT:COST:1990:316)
Massima numero 15874
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Titolo
SENT. 316/90 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE R.C.A. - CARATTERE DI OBBLIGATORIETA' - INERENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO - CONSEGUENZE.
SENT. 316/90 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - ASSICURAZIONE R.C.A. - CARATTERE DI OBBLIGATORIETA' - INERENZA DELL'INTERESSE PUBBLICO - CONSEGUENZE.
Testo
L'obbligatorieta' dell'assicurazione per responsabilita' civile derivante dalla circolazione di autoveicoli accentua fortemente l'inerenza dell'interesse pubblico nei confronti delle imprese autorizzate ad esercitarla, giustificando l'assoggettamento dell'esercizio del diritto di impresa a limiti piu' penetranti. Tra questi limiti e' certo quello (art. 11, terzo e quarto comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39) consistente nell'obbligo delle imprese cessionarie dei contratti di assicurazione r.c.a. dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di assumere (v. massime A e B) una quota dei dipendenti di questa, considerato che in nessun altro settore economico (cfr., per quanto riguarda il settore dell'industria, l'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301) in caso di crisi occupazionale determinata dal fallimento di un'impresa , la liberta' organizzativa delle altre imprese subisce una compressione cosi' grave, in proposito dovendosi tuttavia anche ricordare che nel settore del credito e delle assicurazioni il ricorso alla Cassa integrazione guadagni non e' praticabile.
L'obbligatorieta' dell'assicurazione per responsabilita' civile derivante dalla circolazione di autoveicoli accentua fortemente l'inerenza dell'interesse pubblico nei confronti delle imprese autorizzate ad esercitarla, giustificando l'assoggettamento dell'esercizio del diritto di impresa a limiti piu' penetranti. Tra questi limiti e' certo quello (art. 11, terzo e quarto comma, d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, conv. in l. 26 febbraio 1977, n. 39) consistente nell'obbligo delle imprese cessionarie dei contratti di assicurazione r.c.a. dell'impresa in liquidazione coatta amministrativa, di assumere (v. massime A e B) una quota dei dipendenti di questa, considerato che in nessun altro settore economico (cfr., per quanto riguarda il settore dell'industria, l'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, modificato dalla legge 27 luglio 1979, n. 301) in caso di crisi occupazionale determinata dal fallimento di un'impresa , la liberta' organizzativa delle altre imprese subisce una compressione cosi' grave, in proposito dovendosi tuttavia anche ricordare che nel settore del credito e delle assicurazioni il ricorso alla Cassa integrazione guadagni non e' praticabile.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte