Sentenza 317/1990 (ECLI:IT:COST:1990:317)
Massima numero 15827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
15828
Titolo
SENT. 317/90 A. TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO PROTESTATO - TRAENTE - POSSIBILITA' DI ADIRE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AL FINE DI OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOME DAL BOLLETTINO DEI PROTESTI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRAENTE DI UNA CAMBIALE O DI UN VAGLIA CAMBIARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 317/90 A. TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO PROTESTATO - TRAENTE - POSSIBILITA' DI ADIRE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AL FINE DI OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOME DAL BOLLETTINO DEI PROTESTI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRAENTE DI UNA CAMBIALE O DI UN VAGLIA CAMBIARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non e' irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilita' - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalita', rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).
Non e' irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilita' - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalita', rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte