Sentenza 317/1990 (ECLI:IT:COST:1990:317)
Massima numero 15827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 11/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  15828


Titolo
SENT. 317/90 A. TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO PROTESTATO - TRAENTE - POSSIBILITA' DI ADIRE IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE AL FINE DI OTTENERE LA CANCELLAZIONE DEL PROPRIO NOME DAL BOLLETTINO DEI PROTESTI - MANCATA PREVISIONE - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL TRAENTE DI UNA CAMBIALE O DI UN VAGLIA CAMBIARIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non e' irragionevole che il legislatore, nella sua discrezionale valutazione, non abbia previsto, per il traente di assegno bancario protestato, la possibilita' - riconosciuta invece al debitore cambiario - di ottenere la cancellazione del proprio nome dal bollettino dei protesti: le differenze tra i due titoli di credito relativamente alla rispettiva funzione tipica - di mezzo di pagamento per l'assegno bancario e di strumento di credito per la cambiale - al significato da assegnare all'indicazione della data, al regime sanzionatorio, considerato nella sua globalita', rendono infatti non comparabili le posizioni dei soggetti in questione. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349, rectius: dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come modificato dall'art. 12 della legge 12 giugno 1973, n. 349).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte