Ordinanza 321/1990 (ECLI:IT:COST:1990:321)
Massima numero 15836
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 18/07/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 321/90. LOCAZIONE IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - MANCATO RILASCIO ALLA SCADENZA DEL CONTRATTO - RISARCIMENTO DEI DANNI EX ART. 1591 COD. CIV. - NON PREVISTA ESCLUSIONE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE LOCAZIONI ABITATIVE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Per costante giurisprudenza della Corte, una norma volta a disciplinare situazioni di assoluta singolarita' non puo' essere assunta come 'tertium comparationis' in quanto esprime una regola di carattere eccezionale e derogatorio, non utilmente comparabile ai fini del giudizio sulla violazione del principio di eguaglianza. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione). - S. nn. 22/1989, 49/1989 e 229/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte