Ordinanza 322/1990 (ECLI:IT:COST:1990:322)
Massima numero 15837
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  26/06/1990;  Decisione del  26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 18/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  15838  15839


Titolo
ORD. 322/90 A. SANZIONI AMMINISTRATIVE - INPS - CONTRIBUTI - MANCATO VERSAMENTO - ORDINANZA-INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE INNANZI AL PRETORE - TERMINE DI DECADENZA - INDICAZIONE - OMESSA PREVISIONE - DIFFORME TRATTAMENTO RISPETTO AL DECRETO INGIUNTIVO ED AL DECRETO PENALE DI CONDANNA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'omessa previsione dell'indicazione del termine entro cui a pena di decadenza deve essere impugnata avanti al Pretore l'ordinanza-ingiunzione emessa per il mancato versamento dei contributi INPS non viola il principio di eguaglianza, in quanto la 'ratio' delle discipline codicistiche relative al decreto ingiuntivo ed al decreto penale di condanna, la' dove prescrivono l'"espresso avvertimento" all'ingiunto o all'imputato circa il termine per fare opposizione al decreto, dipende dal mutamento del rito comportato dall'opposizione, e inoltre, per quanto concerne il decreto ingiuntivo, e' connessa anche al potere del giudice di variare il termine legale riducendolo fino a cinque giorni o aumentandolo a trenta. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 18 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte