Ordinanza 323/1990 (ECLI:IT:COST:1990:323)
Massima numero 15792
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 05/07/1990; Pubblicazione in G. U. 18/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 323/90. PROCESSO PENALE - GUIDA SENZA PATENTE ED INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO - SEQUESTRO PREVENTIVO OPERATO DA AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICHIESTA DI DISSEQUESTRO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE FATTISPECIE REGOLATE DALL'ART. 80 BIS COD. STRADA E QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA CODICISTICA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 323/90. PROCESSO PENALE - GUIDA SENZA PATENTE ED INCAUTO AFFIDAMENTO DI VEICOLO - SEQUESTRO PREVENTIVO OPERATO DA AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - RICHIESTA DI DISSEQUESTRO - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA LE FATTISPECIE REGOLATE DALL'ART. 80 BIS COD. STRADA E QUELLE PREVISTE DALLA NORMATIVA CODICISTICA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non esiste sostanziale incompatibilita' o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro (di natura essenzialmente preventiva) prevista dall'art. 80 bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso, e 355, commi primo e secondo, cod. proc. pen. in quanto la permanenza, nell'ordinamento, di sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice si evince chiaramente dall'art. 229 d.lgs. n. 271/1989 e se e' vero che, a' termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. del 1988, la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, e' pur vero, pero', che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad essi pertinenti" allorquando il P.M. non possa tempestivamente intervenire e nei casi di particolare necessita' ed urgenza, e che sia avverso la convalida del sequestro disposta in tal caso dal P.M., sia contro le stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, esiste un unico rimedio: la richiesta di riesame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Non esiste sostanziale incompatibilita' o differenziato trattamento fra l'ipotesi di sequestro (di natura essenzialmente preventiva) prevista dall'art. 80 bis, comma secondo, cod. strad. e la fattispecie di cui al combinato disposto degli artt. 321, 354, secondo comma, ultimo inciso, e 355, commi primo e secondo, cod. proc. pen. in quanto la permanenza, nell'ordinamento, di sequestri disciplinati da leggi penali diverse dal codice si evince chiaramente dall'art. 229 d.lgs. n. 271/1989 e se e' vero che, a' termini dell'art. 321, primo comma, cod. proc. pen. del 1988, la competenza ad emettere il provvedimento di sequestro preventivo appartiene al g.i.p. su richiesta del pubblico ministero, e' pur vero, pero', che, per il disposto di cui all'art. 354, secondo comma, gli ufficiali di polizia giudiziaria "sequestrano il corpo del reato e le cose ad essi pertinenti" allorquando il P.M. non possa tempestivamente intervenire e nei casi di particolare necessita' ed urgenza, e che sia avverso la convalida del sequestro disposta in tal caso dal P.M., sia contro le stesso decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice, esiste un unico rimedio: la richiesta di riesame. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 80 bis, comma secondo, d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte