Sentenza 327/1990 (ECLI:IT:COST:1990:327)
Massima numero 15880
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 13/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Titolo
SENT. 327/90 B. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - C.D. LEGGE GALASSO - PIANI URBANISTICO-TERRITORIALI CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - NATURA ED EFFICACIA.
SENT. 327/90 B. BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - C.D. LEGGE GALASSO - PIANI URBANISTICO-TERRITORIALI CON SPECIFICA CONSIDERAZIONE DEI VALORI PAESISTICI ED AMBIENTALI - PREDISPOSIZIONE DA PARTE DELLE REGIONI - NATURA ED EFFICACIA.
Testo
L'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 (c.d. legge Galasso) impone alle Regioni l'obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale beni ed aree di particolare interesse paesistico elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977: per la formulazione di tale normativa le stesse Regioni hanno la possibilita' di scegliere tra due strumenti, di diversa natura, che vengono dalla legge indicati nei "piani paesistici" e nei "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Le direttive e prescrizioni contenute in questi ultimi, tuttavia, non potendo, per essi, il riferimento dell'art. 1-bis della legge n. 431 al quinto comma dell'art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977, essere correttamente inteso come limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica, possono estendere la loro efficacia - al di la' della pur doverosa e necessaria tutela dei beni ed aree suddetti - all'intero territorio regionale.
L'art. 1-bis della legge n. 431 del 1985 (c.d. legge Galasso) impone alle Regioni l'obbligo di sottoporre a specifica normativa di uso e di valorizzazione ambientale beni ed aree di particolare interesse paesistico elencati nel quinto comma dell'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977: per la formulazione di tale normativa le stesse Regioni hanno la possibilita' di scegliere tra due strumenti, di diversa natura, che vengono dalla legge indicati nei "piani paesistici" e nei "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Le direttive e prescrizioni contenute in questi ultimi, tuttavia, non potendo, per essi, il riferimento dell'art. 1-bis della legge n. 431 al quinto comma dell'art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977, essere correttamente inteso come limitativo delle ordinarie competenze regionali in materia urbanistica, possono estendere la loro efficacia - al di la' della pur doverosa e necessaria tutela dei beni ed aree suddetti - all'intero territorio regionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 82
co. 5