Sentenza 327/1990 (ECLI:IT:COST:1990:327)
Massima numero 15881
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 13/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Titolo
SENT. 327/90 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - BELLEZZE NATURALI - ADOZIONE DI "PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE" - ESTENSIONE DI EFFICACIA A TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE; VINCOLATIVITA' NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E DEI PRIVATI - ANNULLAMENTO DEL PIANO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE PER RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE DEI PRECETTI POSTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - DISCONOSCIMENTO DEL POTERE STATALE E ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO.
SENT. 327/90 C. REGIONE EMILIA-ROMAGNA - BELLEZZE NATURALI - ADOZIONE DI "PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE" - ESTENSIONE DI EFFICACIA A TUTTO IL TERRITORIO REGIONALE; VINCOLATIVITA' NEI CONFRONTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI E DEI PRIVATI - ANNULLAMENTO DEL PIANO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE PER RITENUTA LESIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E INNOVAZIONE DEI PRECETTI POSTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE E REGIONALE - VIOLAZIONE DELLE COMPETENZE REGIONALI - DISCONOSCIMENTO DEL POTERE STATALE E ANNULLAMENTO DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE DI CONTROLLO.
Testo
Il piano paesistico adottato dalla regione Emilia-Romagna con delibere nn. 2620 e 2897 del 1989 e' da inquadrarsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, nella categoria dei "piani urbanistici territoriali" di cui all'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985 e dei "piani territoriali stralcio" di cui all'art. 4, primo comma, n. 2, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e, come tale, ben poteva estendere la propria operativita' a tutto il territorio regionale (v. massima B), con gli effetti impositivi tipici previsti dalla legislazione della regione per tale tipo di piani (art. 6, quinto comma, l. regionale n. 47 del 1978 cit.), in conformita' a quelli normalmente conferiti ai piani territoriali regionali dalle norme statali e regionali: direttivi nei confronti dei soggetti pubblici investiti di competenze urbanistiche e prescrittivi, direttamente vincolanti, per i soggetti privati. Pertanto, il provvedimento della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 1989, prot. n. 9105, reg. n. 6901, con il quale, sul presupposto della non appartenenza alla Regione dei poteri in questione (v. massima A), le suddette delibere sono state annullate, deve ritenersi lesivo delle relative attribuzioni della stessa Regione ed e' conseguentemente annullato.
Il piano paesistico adottato dalla regione Emilia-Romagna con delibere nn. 2620 e 2897 del 1989 e' da inquadrarsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica, in particolare, nella categoria dei "piani urbanistici territoriali" di cui all'art. 1 bis della legge n. 431 del 1985 e dei "piani territoriali stralcio" di cui all'art. 4, primo comma, n. 2, della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47, e, come tale, ben poteva estendere la propria operativita' a tutto il territorio regionale (v. massima B), con gli effetti impositivi tipici previsti dalla legislazione della regione per tale tipo di piani (art. 6, quinto comma, l. regionale n. 47 del 1978 cit.), in conformita' a quelli normalmente conferiti ai piani territoriali regionali dalle norme statali e regionali: direttivi nei confronti dei soggetti pubblici investiti di competenze urbanistiche e prescrittivi, direttamente vincolanti, per i soggetti privati. Pertanto, il provvedimento della Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione Emilia-Romagna del 15 dicembre 1989, prot. n. 9105, reg. n. 6901, con il quale, sul presupposto della non appartenenza alla Regione dei poteri in questione (v. massima A), le suddette delibere sono state annullate, deve ritenersi lesivo delle relative attribuzioni della stessa Regione ed e' conseguentemente annullato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte
legge 08/08/1985
n. 431
art. 1 bis