Sentenza 328/1990 (ECLI:IT:COST:1990:328)
Massima numero 15871
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 13/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
15863
Titolo
SENT. 328/90 B. REGIONE UMBRIA - TUTELA DELL'AMBIENTE - RACCOLTA DEI TARTUFI - ESERCIZIO NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE E AUDIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA AZIENDA CONCESSIONARIA O DEL PROPRIETARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA E LEGIFERAZIONE IN TEMA DI RAPPORTI INTERPRIVATI, SOTTRATTI ALLA POTESTA' NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
SENT. 328/90 B. REGIONE UMBRIA - TUTELA DELL'AMBIENTE - RACCOLTA DEI TARTUFI - ESERCIZIO NELLE AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE - CONDIZIONI - AUTORIZZAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE E AUDIZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA AZIENDA CONCESSIONARIA O DEL PROPRIETARIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA E LEGIFERAZIONE IN TEMA DI RAPPORTI INTERPRIVATI, SOTTRATTI ALLA POTESTA' NORMATIVA REGIONALE - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6 della legge della regione Umbria n. 47 del 1987, estendendo il regime della libera raccolta dei tartufi (v. massima A) anche ai terreni delle aziende faunistico venatorie - nelle quali l'esercizio e' consentito previa autorizzazione delle Comunita' montane e audizione del legale rappresentante della concessionaria o del proprietario - non viola i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato in materia ne' interferisce sui rapporti interprivati e sul diritto di proprieta' di dette aziende, poiche' si ispira ai principi della legge quadro n. 752 del 1985, ripetuti nella stessa legge regionale n. 47 del 1987 (art.2), e si coordina con la disciplina sulla caccia, dettata per le aziende faunistico-venatorie, di cui alla legge quadro 27 dicembre 1977, n. 968 (art. 36) nonche' con la legge regionale in argomento n. 21 del 1986 (art. 25) ed il regolamento, riguardante le aziende stesse, n. 2 del 1986 (artt. 2, 11 e 6). Infatti, secondo l'interpretazione di tale normativa, la libera raccolta dei tartufi risulta vietata nei terreni coltivati e nei fondi chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia e pedissequo regolamento, ribadite nella concessione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della regione Umbria 3 novembre 1987 n. 47).
L'art. 6 della legge della regione Umbria n. 47 del 1987, estendendo il regime della libera raccolta dei tartufi (v. massima A) anche ai terreni delle aziende faunistico venatorie - nelle quali l'esercizio e' consentito previa autorizzazione delle Comunita' montane e audizione del legale rappresentante della concessionaria o del proprietario - non viola i principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato in materia ne' interferisce sui rapporti interprivati e sul diritto di proprieta' di dette aziende, poiche' si ispira ai principi della legge quadro n. 752 del 1985, ripetuti nella stessa legge regionale n. 47 del 1987 (art.2), e si coordina con la disciplina sulla caccia, dettata per le aziende faunistico-venatorie, di cui alla legge quadro 27 dicembre 1977, n. 968 (art. 36) nonche' con la legge regionale in argomento n. 21 del 1986 (art. 25) ed il regolamento, riguardante le aziende stesse, n. 2 del 1986 (artt. 2, 11 e 6). Infatti, secondo l'interpretazione di tale normativa, la libera raccolta dei tartufi risulta vietata nei terreni coltivati e nei fondi chiusi e recintati e, comunque, nelle aziende faunistico-venatorie che ivi insistono e che sono chiuse con recinzioni, barriere o palizzate secondo le previsioni della legge regionale sulla caccia e pedissequo regolamento, ribadite nella concessione. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, - in riferimento all'art. 117 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 della legge della regione Umbria 3 novembre 1987 n. 47).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte