Sentenza 329/1990 (ECLI:IT:COST:1990:329)
Massima numero 16326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 13/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 329/90. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - PERSONALE FEMMINILE - PENSIONI ATTRIBUITE AI SENSI DELL'ART. 42, TERZO COMMA, D.P.R. 23 DICEMBRE 1973, N. 1092: AUMENTO DEL SERVIZIO EFFETTIVO FINO AD UN MASSIMO DI ANNI CINQUE - DIFFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPO PARI ALL'AUMENTO DI SERVIZIO CONCESSO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'ANZIANITA' MINIMA - CONSEGUENTE MANCATA EROGAZIONE, DURANTE TALE PERIODO, DI STIPENDIO E PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 329/90. PENSIONI - DIPENDENTI CIVILI DELLO STATO - PERSONALE FEMMINILE - PENSIONI ATTRIBUITE AI SENSI DELL'ART. 42, TERZO COMMA, D.P.R. 23 DICEMBRE 1973, N. 1092: AUMENTO DEL SERVIZIO EFFETTIVO FINO AD UN MASSIMO DI ANNI CINQUE - DIFFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA AL TERMINE DEL PERIODO DI TEMPO PARI ALL'AUMENTO DI SERVIZIO CONCESSO AI FINI DEL CONSEGUIMENTO DELL'ANZIANITA' MINIMA - CONSEGUENTE MANCATA EROGAZIONE, DURANTE TALE PERIODO, DI STIPENDIO E PENSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Spetta alla discrezionalita' del legislatore, con la salvaguardia dei valori costituzionali, apprestare le misure atte ad agevolare l'adempimento dei compiti dei coniugi nella famiglia, ed e' altresi' devoluto a tale discrezionalita' disporre in merito ai modi e alla misura del trattamento di quiescenza. Peraltro non si presta a censure, ne' in riferimento agli artt. 31 e 37, ne' in riferimento all'art. 36 Cost., l'uso del potere di apprezzamento dell'artefice delle leggi, quando, mantenendo - con l'art. 10, comma quinto, del d.l. n. 17 del 1983, conv. con modificazioni nella legge n. 79 del 1983 - il particolare beneficio riconosciuto alla donna lavoratrice dal terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi l'anticipata maturazione del diritto alla pensione, ha avuto riguardo al maggiore impegno che normalmente si richiede alla donna nell'ambito familiare. Mentre, differendo, solo, l'erogazione dell'assegno previdenziale, ha inteso contrastare il fenomeno del troppo precoce pensionamento. In ogni caso, ha avuto cura di non pregiudicare le posizioni acquisite e di consentire a ciascuna dipendente (suindicato art. 10, sesto comma) di valutare la propria convenienza, in relazione a quanto dettato dalla nuova disciplina. - S. nn. 252/1983, 531/1988 e 374/1989.
Spetta alla discrezionalita' del legislatore, con la salvaguardia dei valori costituzionali, apprestare le misure atte ad agevolare l'adempimento dei compiti dei coniugi nella famiglia, ed e' altresi' devoluto a tale discrezionalita' disporre in merito ai modi e alla misura del trattamento di quiescenza. Peraltro non si presta a censure, ne' in riferimento agli artt. 31 e 37, ne' in riferimento all'art. 36 Cost., l'uso del potere di apprezzamento dell'artefice delle leggi, quando, mantenendo - con l'art. 10, comma quinto, del d.l. n. 17 del 1983, conv. con modificazioni nella legge n. 79 del 1983 - il particolare beneficio riconosciuto alla donna lavoratrice dal terzo comma dell'art. 42 d.P.R. n. 1092 del 1973, e quindi l'anticipata maturazione del diritto alla pensione, ha avuto riguardo al maggiore impegno che normalmente si richiede alla donna nell'ambito familiare. Mentre, differendo, solo, l'erogazione dell'assegno previdenziale, ha inteso contrastare il fenomeno del troppo precoce pensionamento. In ogni caso, ha avuto cura di non pregiudicare le posizioni acquisite e di consentire a ciascuna dipendente (suindicato art. 10, sesto comma) di valutare la propria convenienza, in relazione a quanto dettato dalla nuova disciplina. - S. nn. 252/1983, 531/1988 e 374/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 37
Altri parametri e norme interposte