Sentenza 333/1990 (ECLI:IT:COST:1990:333)
Massima numero 15890
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
26/06/1990; Decisione del
26/06/1990
Deposito del 13/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 333/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, DEL RICONOSCIMENTO AL PUBBLICO MINISTERO DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA E DI INDIPENDENZA PROPRIE DEGLI APPARTENENTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 333/90. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE - DIBATTIMENTO - FUNZIONI DI PUBBLICO MINISTERO - DELEGABILITA' AD UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE, DEL RICONOSCIMENTO AL PUBBLICO MINISTERO DELLE GARANZIE DI AUTONOMIA E DI INDIPENDENZA PROPRIE DEGLI APPARTENENTI ALL'ORDINE GIUDIZIARIO E DEI LIMITI DELLA DELEGA LEGISLATIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La delegabilita' delle funzioni di P.M. nel giudizio pretorile ad ufficiali di polizia giudiziaria non viola il principio della obbligatorieta' dell'azione penale - sotto il profilo che in caso di omessa contestazione di reati concorrenti o di nuovi fatti il P.M. delegato, in quanto non magistrato, non sarebbe colpito da sanzione alcuna - non essendo previste sanzioni nelle stesse ipotesi nemmeno per l'inerzia del P.M. magistrato; ne' rileva che il P.M. delegato non godrebbe delle garanzie di autonomia e indipendenza proprie dei giudici, perche' l'essere la magistratura un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere non esclude l'ammissibilita' del conferimento a persone estranee di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia, e non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il P.M. inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale ne' inserite nell'ordine giudiziario, e' ovvio che non possono trovare applicazione le disposizioni che concernono i magistrati professionali. D'altro canto, la delega del P.M. non crea forme di dipendenza dal delegante posto che anche il P.M. delegato agisce con piena autonomia, e la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria non rende lo stesso subordinato al potere esecutivo cui appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di P.M., sicche' nessuna minaccia alla indipendenza puo' venire da tale rapporto. Ne' sussiste eccesso di delega dato che nella legge di delegazione solo la direttiva n. 103 impone la distinta attribuzione delle funzioni di P.M. e di giudice, e questo obiettivo e' stato realizzato mediante la istituzione della Procura della Repubblica presso le Preture circondariali, mentre nulla e' detto in ordine alla individuazione degli organi ai quali possono essere attribuite le funzioni di P.M. nel giudizio pretorile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 Cost. - degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e 162, secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 123/1970.
La delegabilita' delle funzioni di P.M. nel giudizio pretorile ad ufficiali di polizia giudiziaria non viola il principio della obbligatorieta' dell'azione penale - sotto il profilo che in caso di omessa contestazione di reati concorrenti o di nuovi fatti il P.M. delegato, in quanto non magistrato, non sarebbe colpito da sanzione alcuna - non essendo previste sanzioni nelle stesse ipotesi nemmeno per l'inerzia del P.M. magistrato; ne' rileva che il P.M. delegato non godrebbe delle garanzie di autonomia e indipendenza proprie dei giudici, perche' l'essere la magistratura un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere non esclude l'ammissibilita' del conferimento a persone estranee di compiti attinenti all'amministrazione della giustizia, e non essendo le persone di volta in volta chiamate a rappresentare il P.M. inquadrate nell'organizzazione giurisdizionale ne' inserite nell'ordine giudiziario, e' ovvio che non possono trovare applicazione le disposizioni che concernono i magistrati professionali. D'altro canto, la delega del P.M. non crea forme di dipendenza dal delegante posto che anche il P.M. delegato agisce con piena autonomia, e la qualita' di ufficiale di polizia giudiziaria non rende lo stesso subordinato al potere esecutivo cui appartiene in quanto il rapporto con i superiori riguarda l'attivita' di ufficiale di polizia giudiziaria e non quella di P.M., sicche' nessuna minaccia alla indipendenza puo' venire da tale rapporto. Ne' sussiste eccesso di delega dato che nella legge di delegazione solo la direttiva n. 103 impone la distinta attribuzione delle funzioni di P.M. e di giudice, e questo obiettivo e' stato realizzato mediante la istituzione della Procura della Repubblica presso le Preture circondariali, mentre nulla e' detto in ordine alla individuazione degli organi ai quali possono essere attribuite le funzioni di P.M. nel giudizio pretorile. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 112, 107, ultimo comma, e 76 Cost. - degli artt. 72 r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 nel testo modificato dall'art. 22 d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, e 162, secondo comma, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 123/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 107
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte