Sentenza 339/1990 (ECLI:IT:COST:1990:339)
Massima numero 15892
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
15893
Titolo
SENT. 339/90 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - PERSONALE DIPENDENTE - POTESTA' LEGISLATIVA - LIMITI - RISPETTO, IN LINEA DI MASSIMA, DEGLI ACCORDI CONCLUSI SECONDO LA LEGGE-QUADRO - POSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO.
SENT. 339/90 A. REGIONI A STATUTO COMUNE - PERSONALE DIPENDENTE - POTESTA' LEGISLATIVA - LIMITI - RISPETTO, IN LINEA DI MASSIMA, DEGLI ACCORDI CONCLUSI SECONDO LA LEGGE-QUADRO - POSSIBILITA' DI ADEGUAMENTO.
Testo
Come la Corte ha in piu' occasioni precisato, gli accordi conclusi secondo la legge-quadro sul pubblico impiego determinano a carico delle regioni un "vincolo direttivo di massima" consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali. Non ogni ipotesi di difformita' di contenuto tra le relative discipline si traduce, quindi, di per se' nella violazione del principio fondamentale della legislazione, e conseguentemente dell'art. 117 della Costituzione, ma, come anche e' stato chiarito, tale contrasto deve ravvisarsi quando "si tratti di modifiche ed integrazioni che esulano dall'ambito del necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze peculiari della regione interessata". - S. nn. 38/1989, 217/1987, 72/1985, 290/1984, 219/1984.
Come la Corte ha in piu' occasioni precisato, gli accordi conclusi secondo la legge-quadro sul pubblico impiego determinano a carico delle regioni un "vincolo direttivo di massima" consistente nell'obbligatorio rispetto della disciplina pattizia, salvi, ove occorra, i necessari adeguamenti alle peculiarita' dell'ordinamento degli uffici regionali. Non ogni ipotesi di difformita' di contenuto tra le relative discipline si traduce, quindi, di per se' nella violazione del principio fondamentale della legislazione, e conseguentemente dell'art. 117 della Costituzione, ma, come anche e' stato chiarito, tale contrasto deve ravvisarsi quando "si tratti di modifiche ed integrazioni che esulano dall'ambito del necessario adeguamento del contenuto dell'accordo ad esigenze peculiari della regione interessata". - S. nn. 38/1989, 217/1987, 72/1985, 290/1984, 219/1984.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte