Sentenza 339/1990 (ECLI:IT:COST:1990:339)
Massima numero 15893
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  15892


Titolo
SENT. 339/90 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - PERSONALE DIPENDENTE - TRATTAMENTO ECONOMICO - DISCIPLINA - LEGGE QUADRO - ACCORDI COLLETTIVI - PRINCIPIO DELLA OMOGENEIZZAZIONE E DELLA ESAUSTIVITA' DEI TRATTAMENTI ECONOMICI - EFFICACIA VINCOLANTE IN SEDE DI LEGISLAZIONE CONCORRENTE - LIMITI. REGIONE LAZIO - PERSONALE IN SERVIZIO CONTINUATIVO PRESSO UFFICI UBICATI IN LOCALITA' LONTANE ALMENO DIECI CHILOMETRI DAL CENTRO URBANO, NON DOTATE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE - PREVISIONE DI RIMBORSO FORFETTARIO GIORNALIERO PER SPESE DI "TRASFERTA" SOSTENUTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO FONDAMENTALE DELLA LEGISLAZIONE STATALE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Come la Corte ha costantemente affermato, il principio della omogeneizzazione e della esaustivita' dei trattamenti economici dei dipendenti regionali in relazione agli accordi sindacali collettivi, stabilito dalla legge quadro sul pubblico impiego (artt. 4 e 11, secondo comma, l. n. 93 del 1983) e, come tale, vincolante per le regioni in sede di legislazione concorrente, comporta l'illegittimita' costituzionale - per violazione dell'art. 117 Cost. - di ogni tipo di trattamento economico aggiuntivo a favore degli impiegati pubblici che non trovi negli accordi collettivi un preciso punto di riferimento. Esula da tali ipotesi, nel caso, la previsione, da parte della legge regionale in questione, di un rimborso forfettario giornaliero per spese di "trasferta", a favore del proprio personale in servizio presso uffici ubicati in localita' lontane almeno dieci chilometri dal centro urbano e dove non vi sia disponibilita' di alloggi di tipo economico e popolare, non essendo il principio della autonoma retribuibilita' del "disagio" conseguente alla ubicazione degli uffici ove si presta servizio, desumibile da nessuna clausola degli accordi collettivi ne' altrimenti ipotizzabile che da parte degli stessi vi sia stata recezione, come generale criterio retributivo, dell'art. 35 della anteriore l. statale 22 dicembre 1981, n. 797, concernente il riconoscimento di analogo compenso per i dipendenti postelegrafonici. E' pertanto costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 117 Cost. (assorbiti gli altri profili dedotti) la legge della regione Lazio approvata il 16 luglio 1987 e riapprovata il 31 gennaio 1990, recante "Iniziative in favore del personale che opera in condizioni di disagio presso uffici regionali ubicati in localita' lontane dal centro abitato". - S. n. 240/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte

legge  29/03/1983  n. 93  art. 1  

legge  29/03/1983  n. 93  art. 4  

legge  29/03/1983  n. 93  art. 11    co. 2