Sentenza 341/1990 (ECLI:IT:COST:1990:341)
Massima numero 16173
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16187


Titolo
SENT. 341/90 A. FILIAZIONE - AZIONE DI RECLAMO DELLA PATERNITA' O MATERNITA NATURALE PROMOSSA PER CONTO DEL MINORE DAL GENITORE ESERCENTE LA POTESTA' SUL FIGLIO - MINORE INFRASEDICENNE - MANCATA PREVISIONE DELL'AMMISSIBILITA' DELL'AZIONE SOLO QUANDO RITENUTA DAL GIUDICE RISPONDENTE ALL'INTERESSE DEL FIGLIO - DIVERSITA' DI DISCIPLINA NELL'IPOTESI DI OPPOSIZIONE DA PARTE DEL GENITORE CHE HA GIA' RICONOSCIUTO IL FIGLIO AL RICONOSCIMENTO TARDIVO DELL'ALTRO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARI TRATTAMENTO DI CASI SIMILI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.

Testo
Non e' piu' giustificabile - alla stregua del principio di pari trattamento di casi simili - una volta trasferita (art. 38 disp. att. cod. civ., modificato dall'art. 68 della legge 4 maggio 1983, n. 184) al tribunale per i minorenni la competenza a giudicare dell'azione di reclamo della paternita' o maternita' naturale proposta nell'interesse dei minori di eta', la preclusione a questo giudice, specializzato per la tutela dei minori, della possibilita' di esplicare anche in questa ipotesi la sua funzione isituzionale valutando, ove sia in causa un minore infrasedicenne, se l'azione intentata dal genitore che per primo lo ha riconosciuto, al fine di imporre all'altro una paternita' o una maternita' che quegli rifiuta di riconoscere, sia effettivamente rispondente all'interesse del figlio, quando analogo controllo e' invece previsto nell'ipotesi in certo senso inversa di conflitto di cui al comma quarto dell'art. 250 cod. civ., allorche' cioe' il genitore che ha gia' riconosciuto il figlio si opponga al riconoscimento dell'altro giudicandolo non conveniente all'interesse del minore. E' pertanto costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (nonche' con il principio di razionalita', essendo incoerente col rilievo sistematico centrale che nell'ordinamento dei rapporti di filiazione, fondato sull'art. 30 Cost., assume l'esigenza di protezione dell'interesse dei minori) - l'art. 274, comma primo, stesso codice, nella parte in cui, ove si tratti di minore infrasedicenne, non prevede che la detta azione di reclamo promossa dal genitore esercente la potesta' sia ammessa solo ove ritenuta dal giudice rispondente all'interesse del minore.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte