Sentenza 341/1990 (ECLI:IT:COST:1990:341)
Massima numero 16187
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:
16173
Titolo
SENT. 341/90 B. FILIAZIONE - AZIONE DI RECLAMO DELLA PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE PER CONTO DI MINORE INFRASEDICENNE - NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE SOLO OVE L'AZIONE SIA PROMOSSA DAL TUTORE (E NON ANCHE QUANDO AD INTENTARLA SIA IL GENITORE) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 341/90 B. FILIAZIONE - AZIONE DI RECLAMO DELLA PATERNITA' O MATERNITA' NATURALE PER CONTO DI MINORE INFRASEDICENNE - NECESSITA' DELL'AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE SOLO OVE L'AZIONE SIA PROMOSSA DAL TUTORE (E NON ANCHE QUANDO AD INTENTARLA SIA IL GENITORE) - ASSERITO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In base alla regola generale dell'art. 374, n. 5, cod. civ. - secondo cui il tutore non puo' promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore e' in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento e' richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma - si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l'azione di dichiarazione della paternita' o maternita' naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273, primo comma, cod.civ.).
In base alla regola generale dell'art. 374, n. 5, cod. civ. - secondo cui il tutore non puo' promuovere giudizi senza l'autorizzazione del giudice, tranne quelli espressamente indicati, mentre il genitore e' in generale legittimato ad agire senza bisogno di detto atto, ad eccezione di giudizi relativi a negozi per il cui compimento e' richiesta l'autorizzazione dall'art. 320, terzo comma - si giustifica che il tutore soltanto, e non pure il genitore, debba chiedere al giudice di essere autorizzato ad esercitare l'azione di dichiarazione della paternita' o maternita' naturale, non potendo nei confronti del genitore la valutazione dell'interesse del minore da parte del giudice essere prospettata nella forma di un atto (autorizzatorio) integrativo della legittimazione ad agire. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 273, primo comma, cod.civ.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte