Sentenza 342/1990 (ECLI:IT:COST:1990:342)
Massima numero 16672
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16673  16674


Titolo
SENT. 342/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - PROCEDIMENTO - CORRISPONDENZA TRA MOTIVI DI RINVIO E MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI PERCHE' POSSA DIRSI OSSERVATA - FATTISPECIE.

Testo
Per il rispetto, nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale, del principio della corrispondenza tra motivi di rinvio e motivi di impugnazione e' sufficiente che con l'atto di rinvio la regione sia posta in condizione di comprendere la sostanza delle censure prospettate, al fine di poter consapevolmente assumere le proprie decisioni di fronte ai rilievi del Governo. (Nella specie l'espressa e precisa indicazione nel telegramma di rinvio della norma statale ritenuta violata e' apparsa sufficiente a far si' che la regione fosse posta in grado di comprendere la sostanza della censura stessa, nonostante il mancato esplicito riferimento al parametro costituzionale in ipotesi leso.) Per un costante orientamento in tal senso: - S. n. 561/89, 100/89 e 122/90.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte