Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso in convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova - Oneri finanziari relativi alla chiamata dei professori di ruolo e a contratto - Assunzione, da parte della Regione, mediante utilizzo delle risorse del Fondo sanitario regionale destinate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale parziale.
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. m), e terzo, Cost. - l'art. 1, comma 1, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, limitatamente alle parole «, con assunzione da parte della Regione degli oneri relativi alla chiamata dei docenti di ruolo nonché dei docenti a contratto ai sensi dell'articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"» e l'art. 1, comma 2, della medesima legge regionale, il quale prevede con quali risorse del Fondo sanitario regionale si faccia fronte agli oneri sopra indicati. Le norme impugnate dal Governo, nell'autorizzare la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova per sostenere l'attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso, pongono a carico della Regione gli oneri per la chiamata dei professori di ruolo e a contratto, illegittimamente imputandoli alle risorse di bilancio vincolate al finanziamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA). Tale spesa, non corrispondendo ad alcuna delle prestazioni previste dal d.P.C.m. 12 gennaio 2017, non è riconducibile nell'ambito dei LEA, né si pone in un rapporto di strumentalità con la loro erogazione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, la determinazione, il finanziamento e l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) compongono un sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato dalla sinergica coerenza dei comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione. Il legislatore regionale non ha tuttavia il potere di interferire nella determinazione dei LEA, la cui articolata disciplina entra automaticamente nell'ordinamento regionale afferente alla cura della salute, né tantomeno di differirne in blocco l'efficacia. (Precedenti citati: sentenze n. 72 del 2020, n. 62 del 2020, n. 197 del 2019 e n. 169 del 2017).
Secondo la giurisprudenza costituzionale, nonostante l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica, che il personale medico-docente è destinato a svolgere, siano poste, anche in base al d.lgs. n. 517 del 1999, in un rapporto di stretta compenetrazione e legate dal nesso funzionale, esse non sono riconducibili ad unità sul piano materiale e concettuale. (Precedenti citati: sentenze n. 71 del 2001, n. 136 del 1997, n. 126 del 1981 e n. 103 del 1977).