Sentenza 342/1990 (ECLI:IT:COST:1990:342)
Massima numero 16673
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16672  16674


Titolo
SENT. 342/90 B. REGIONE PUGLIA - SANITA' PUBBLICA - PERSONALE DEGLI ISTITUTI PRIVATI PSICHIATRICI CONVENZIONATI, GIA' ASSEGNATO AI SERVIZI PSICHIATRICI PUBBLICI DELLE UU.SS.LL. - INQUADRAMENTO NEI RUOLI NOMINATIVI DEL SERVIZIO REGIONALE SANITARIO - ATTUAZIONE DELLA LEGGE STATALE 20 MAGGIO 1985, N. 207 - MANCATA OSSERVANZA DEI REQUISITI RICHIESTI RIGUARDO ALL'ANZIANITA' DI SERVIZIO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
In materia di status giuridico del personale delle unita' sanitarie locali, alle regioni spetta soltanto, ai sensi dell'art. 47, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il potere di emanare norme di attuazione della legislazione statale. La riserva allo Stato di tale materia e' giustificata da evidenti esigenze di uniformita' di disciplina, il che, nel caso, comporta che, ai fini dell'inquadramento in ruolo del personale degli Istituti psichiatrici convenzionati, assegnato ai servizi psichiatrici pubblici ai sensi dell'art. 8, della legge Regione Puglia 20 giugno 1980 n. 72, si faccia riferimento a requisiti, anche temporali, uniformi per tutti gli interessati, con conseguente inderogabilita' degli stessi da parte della Regione. Pertanto l'art. 1, primo comma, della legge della Regione Puglia riapprovata il 5 marzo 1990, che derogando alle condizioni prescritte dalla legge (statale) n. 207 del 1985 in materia di anzianita' di servizio, ne ancora la decorrenza ad una data successiva quella stabilita in detta legge, va dichiarato costituzionalmente illegittimo. - S. nn. 1061/88, 1127/88, 122/90, 181/90 e 308/90.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte