Sentenza 343/1990 (ECLI:IT:COST:1990:343)
Massima numero 16486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16488  16491  16492  16493  16494  16495  16500


Titolo
SENT. 343/90 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE - RICORSO REGIONALE (O PROVINCIALE) - VIZI DEDUCIBILI - VIZI DEL PROCEDIMENTO DI DECRETAZIONE D'URGENZA - ESCLUSIONE.

Testo
Nei giudizi in via principale, le regioni e le province autonome non possono far valere vizi di costituzionalita'- quali l'assenza dei presupposti di necessita' e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo - che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono 'ex se' sulla sfera di attribuzioni ad esse costituzionalmente garantita. (Inammissibilita' delle questioni concernenti il d.l. 6 novembre 1989, n. 357, convertito in L. 27 dicembre 1989, n. 417, sollevate in riferimento all'art. 77 Cost., anche in connessione con l'art. 15, comma terzo, L. 23 agosto 1988, n. 400). - da ultimo, S. nn. 243/1987, 302/1988 e 1044/1988, 544/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

legge costituzionale  art. 2

Altri parametri e norme interposte