Sentenza 343/1990 (ECLI:IT:COST:1990:343)
Massima numero 16488
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Massime associate alla pronuncia:  16486  16491  16492  16493  16494  16495  16500


Titolo
SENT. 343/90 B. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - RECLUTAMENTO - NUOVA DISCIPLINA - DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI SENZA LA PARTECIPAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La partecipazione del Presidente della Regione (o provincia) ad autonomia speciale alle sedute del Consiglio dei Ministri e' necessaria soltanto se le questioni trattate coinvolgono un interesse differenziato di quella regione o provincia autonoma, e non quando si tratta di deliberare una disciplina generale che si riverbera sulle singole regioni o province autonome come mera estensione locale della stessa disciplina. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 52, comma quarto, dello Statuto per il Trentino Alto Adige, della questione di costituzionalita' dell'intero d.l. 6 novembre 1989 n. 357 - recante norme sul reclutamento del personale della scuola - convertito in l. n. 417 del 1989). - S. nn. 34/1976, 166/1976, 627/1988, 544/1989, 545/1989, 85/1990 e 224/1990.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 52  co. 4

Altri parametri e norme interposte