Sentenza 343/1990 (ECLI:IT:COST:1990:343)
Massima numero 16492
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Titolo
SENT. 343/90 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI NAZIONALI - ESTENSIONE AD ESSO DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO - APPLICABILITA' AL PERSONALE DEI CONVITTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/90 D. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE EDUCATIVO DEI CONVITTI NAZIONALI - ESTENSIONE AD ESSO DELLE NORME SUL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE SCOLASTICO - APPLICABILITA' AL PERSONALE DEI CONVITTI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina dello stato giuridico del personale educativo dei convitti nazionali della Provincia di Bolzano - al pari di quella per gli insegnanti elementari - compete allo Stato e non alla Provincia, ferma restando la diretta ed autonoma applicabilita' delle norme di attuazione statutaria sul bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto personale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma venticinquesimo, d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27; 9, n. 2; e 16, comma primo, dello Statuto per il Trentino Alto Adige; nonche' agli artt. 1 e 2, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691). - con riguardo alla diversa materia dell'assistenza scolastica nei convitti provinciali, v. invece S. n. 797/1988.
La disciplina dello stato giuridico del personale educativo dei convitti nazionali della Provincia di Bolzano - al pari di quella per gli insegnanti elementari - compete allo Stato e non alla Provincia, ferma restando la diretta ed autonoma applicabilita' delle norme di attuazione statutaria sul bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto personale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 2, comma venticinquesimo, d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27; 9, n. 2; e 16, comma primo, dello Statuto per il Trentino Alto Adige; nonche' agli artt. 1 e 2, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2, d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691). - con riguardo alla diversa materia dell'assistenza scolastica nei convitti provinciali, v. invece S. n. 797/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 687
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 687
art. 2
decreto del Presidente della Repubblica 01/11/1973
n. 691
art. 1
decreto del Presidente della Repubblica 01/01/1973
n. 691
art. 2