Sentenza 343/1990 (ECLI:IT:COST:1990:343)
Massima numero 16495
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Titolo
SENT. 343/90 G. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - RECLUTAMENTO - DISCIPLINA STATALE - APPLICABILITA' NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 343/90 G. ISTRUZIONE PUBBLICA - PERSONALE SCOLASTICO - RECLUTAMENTO - DISCIPLINA STATALE - APPLICABILITA' NELLA PROVINCIA DI BOLZANO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La disciplina del reclutamento del personale scolastico riguarda senza dubbio materie di competenza statale; essa non interferisce, nella Provincia di Bolzano, con le norme di attuazione dello Statuto speciale - e in particolare con quelle sulle attribuzioni del sovrintendente e degli intendenti scolastici, nonche' con quelle sul rispetto del bilinguismo e delle proporzionale etnica - esssendo tali norme applicabili di per se' a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28, del d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, comma primo; 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal d.P.R. 16 ottobre 1987, n. 510, e dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). - S. n. 224/1990.
La disciplina del reclutamento del personale scolastico riguarda senza dubbio materie di competenza statale; essa non interferisce, nella Provincia di Bolzano, con le norme di attuazione dello Statuto speciale - e in particolare con quelle sulle attribuzioni del sovrintendente e degli intendenti scolastici, nonche' con quelle sul rispetto del bilinguismo e delle proporzionale etnica - esssendo tali norme applicabili di per se' a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' degli artt, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28, del d.l. n. 357 del 1989, convertito in L. n. 417 del 1989, sollevata in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27; 9, n. 2; 16, comma primo; 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal d.P.R. 16 ottobre 1987, n. 510, e dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752). - S. n. 224/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
co. 1
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 19
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 87
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 89
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 100
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 102
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 107
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 10/02/1983
n. 89
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1987
n. 510
art. 0
decreto del Presidente della Repubblica 26/07/1976
n. 752
art. 0