Sentenza 132/2021 (ECLI:IT:COST:2021:132)
Massima numero 43990
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore MODUGNO
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 25/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43988  43989


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Veneto - Attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso in convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova - Ricorso del Governo - Asserito aumento dell'offerta formativa di medici e specialisti - Lamentata violazione della competenza concorrente dello Stato in materia di tutela della salute e dei principi di coordinamento della finanza pubblica - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e in relazione agli artt. 6-ter del d.lgs. n. 502 del 1992 e 35 del d.lgs. n. 368 del 1999 - dell'art. 1, comma 1, primo periodo, della legge reg. Veneto n. 10 del 2020, che autorizza la Giunta regionale a stipulare una convenzione quindicennale con l'Università degli studi di Padova per sostenere l'attivazione di un corso di laurea in medicina e chirurgia nella città di Treviso. La norma impugnata si limita a sostenere l'attivazione del corso di laurea disposta, in forza della propria autonomia didattica, dall'Ateneo patavino, senza autorizzare alcun incremento del numero dei posti per le immatricolazioni stabilito dalla programmazione nazionale dell'effettivo fabbisogno di medici e di specialisti. Il contingente annuale dei posti è infatti determinato discrezionalmente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica, sulla base, tanto dell'offerta formativa che annualmente riesce ad esprimere il sistema universitario (e che è il risultato della somma delle offerte potenziali espresse da ciascun ateneo), quanto del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale (SSN). Né la norma vìola i principi di coordinamento della finanza pubblica, in quanto essa è ascrivibile all'ambito materiale della tutela della salute, oltre che a quelli dell'istruzione o delle professioni.

Secondo la giurisprudenza costituzionale, l'eventuale non conferenza dei parametri costituzionali ritualmente indicati, rispetto al contenuto sostanziale della doglianza, costituisce motivo di infondatezza della questione. (Precedenti citati: sentenze n. 286 del 2019 e n. 290 del 2009).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Veneto  14/04/2020  n. 10  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 6  ter

decreto legislativo  17/08/1999  n. 368  art. 35