Sentenza 344/1990 (ECLI:IT:COST:1990:344)
Massima numero 15895
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Titolo
SENT. 344/90 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI - REQUISITI NECESSARI - INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CHE SI ASSUMONO VIOLATI.
SENT. 344/90 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - INDIVIDUAZIONE DEI PARAMETRI - REQUISITI NECESSARI - INDICAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE 'A QUO' DEGLI ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE CHE SI ASSUMONO VIOLATI.
Testo
Ai fini della corretta individuazione del parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, l'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che il giudice 'a quo' indichi nell'ordinanza di rimessione "le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate". Cio' significa che, quando il giudice, come nel caso in questione, indica con precisione l'articolo o la parte di articolo della Costituzione di cui sospetta la violazione (nella specie: art. 42, terzo comma, Cost.), sussistono gli estremi perche' si riconosca l'ammissibilita' della questione sotto l'aspetto considerato. Ne' puo' rilevare, sempre ai fini dell'ammissibilita', che il giudice 'a quo' dia alla disposizione indicata come parametro costituzionale un'interpretazione della cui correttezza si puo' dubitare, poiche' la Corte non e' certo tenuta ad applicare nel giudizio di legittimita' il parametro invocato nello stesso significato che ad esso abbia eventualmente dato il giudice rimettente.
Ai fini della corretta individuazione del parametro del giudizio di legittimita' costituzionale, l'art. 23, primo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, esige che il giudice 'a quo' indichi nell'ordinanza di rimessione "le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate". Cio' significa che, quando il giudice, come nel caso in questione, indica con precisione l'articolo o la parte di articolo della Costituzione di cui sospetta la violazione (nella specie: art. 42, terzo comma, Cost.), sussistono gli estremi perche' si riconosca l'ammissibilita' della questione sotto l'aspetto considerato. Ne' puo' rilevare, sempre ai fini dell'ammissibilita', che il giudice 'a quo' dia alla disposizione indicata come parametro costituzionale un'interpretazione della cui correttezza si puo' dubitare, poiche' la Corte non e' certo tenuta ad applicare nel giudizio di legittimita' il parametro invocato nello stesso significato che ad esso abbia eventualmente dato il giudice rimettente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 23
co. 1