Sentenza 344/1990 (ECLI:IT:COST:1990:344)
Massima numero 15898
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 25/07/1990
Titolo
SENT. 344/90 C. PROVINCIA DI TRENTO - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI - TRASFORMAZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DIRETTE ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE RICETTIVE, PERMANENTI O TEMPORANEE - ESCLUSIONE - ASSERITA SUSSISTENZA DI VINCOLI DI INEDIFICABILITA' NEI CONFRONTI DEI PRIVATI, CONFIGURANTI ESPROPRIAZIONE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 344/90 C. PROVINCIA DI TRENTO - PIANO URBANISTICO PROVINCIALE - AREE DI PROTEZIONE DEI LAGHI - TRASFORMAZIONI EDILIZIE E URBANISTICHE DIRETTE ALLA COSTRUZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE RICETTIVE, PERMANENTI O TEMPORANEE - ESCLUSIONE - ASSERITA SUSSISTENZA DI VINCOLI DI INEDIFICABILITA' NEI CONFRONTI DEI PRIVATI, CONFIGURANTI ESPROPRIAZIONE - LAMENTATA MANCATA PREVISIONE DI INDENNIZZO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il piano urbanistico della provincia di Trento, approvato con l.prov. n. 26 del 1987, riveste, in conformita' alle disposizioni del relativo ordinamento urbanistico (art. 6, l.prov. 2 marzo 1964, n. 2), il carattere di atto piu' generale della complessa catena di pianificazione territoriale prevista nella provincia di Trento, avente come sua funzione primaria, non gia' la posizione di vincoli immediatamente applicabili ai privati, ma la predisposizione di indirizzi organici per l'utilizzazione del territorio e la valorizzazione dell'ambiente, ai quali dovranno conformarsi le amministrazioni pubbliche nell'ulteriore opera di pianificazione. A tale riguardo, l'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione ad esso allegate, relativo al divieto di trasformazioni edilizie ed urbanistiche - per la costruzione di nuove attrezzature ricettive, permanenti o temporanee - nelle aree di protezione dei laghi, costituisce norma non immediatamente vincolante nei confronti dei privati (art. 1, quinto comma, stesse norme di attuazione) che dispone, piu' semplicemente, indirizzi rivolti alle autorita' pianificatorie subordinate, nonche' - ai sensi dell'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 431 - un vincolo di destinazione per le predette aree - correlato alla protezione del paesaggio e volto a imprimere "un certo carattere a determinate categorie di beni identificabili a priori per caratteristiche intrinseche" - estranea, conseguentemente, alla problematica dei vincoli espropriativi e della loro indennizzabilita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge della provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26). - S. n. 1164/1988, 56/1968, 79/1971, 9/1973, 202/1974, 106/1976, 245/1976 e 648/1988.
Il piano urbanistico della provincia di Trento, approvato con l.prov. n. 26 del 1987, riveste, in conformita' alle disposizioni del relativo ordinamento urbanistico (art. 6, l.prov. 2 marzo 1964, n. 2), il carattere di atto piu' generale della complessa catena di pianificazione territoriale prevista nella provincia di Trento, avente come sua funzione primaria, non gia' la posizione di vincoli immediatamente applicabili ai privati, ma la predisposizione di indirizzi organici per l'utilizzazione del territorio e la valorizzazione dell'ambiente, ai quali dovranno conformarsi le amministrazioni pubbliche nell'ulteriore opera di pianificazione. A tale riguardo, l'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione ad esso allegate, relativo al divieto di trasformazioni edilizie ed urbanistiche - per la costruzione di nuove attrezzature ricettive, permanenti o temporanee - nelle aree di protezione dei laghi, costituisce norma non immediatamente vincolante nei confronti dei privati (art. 1, quinto comma, stesse norme di attuazione) che dispone, piu' semplicemente, indirizzi rivolti alle autorita' pianificatorie subordinate, nonche' - ai sensi dell'art. 1, L. 8 agosto 1985, n. 431 - un vincolo di destinazione per le predette aree - correlato alla protezione del paesaggio e volto a imprimere "un certo carattere a determinate categorie di beni identificabili a priori per caratteristiche intrinseche" - estranea, conseguentemente, alla problematica dei vincoli espropriativi e della loro indennizzabilita'. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 42, terzo comma, Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, terzo comma, delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge della provincia autonoma di Trento 9 novembre 1987, n. 26). - S. n. 1164/1988, 56/1968, 79/1971, 9/1973, 202/1974, 106/1976, 245/1976 e 648/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 3
Altri parametri e norme interposte