Sentenza 345/1990 (ECLI:IT:COST:1990:345)
Massima numero 16188
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA  - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 345/90. REGIONI IN GENERE - ATTI STATALI DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO - REQUISITI ESSENZIALI. SANITA' PUBBLICA - STRUTTURE PER ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI, NON ASSISTIBILI A DOMICILIO O NEI SERVIZI SEMIRESIDENZIALI - REALIZZAZIONE DA PARTE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME - CONDIZIONE PER L'OTTENIMENTO DEI MUTUI STATALI AGEVOLATI - OSSERVANZA DEI REQUISITI DIMENSIONALI E FUNZIONALI FISSATI CON D.P.C.M. - LAMENTATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - INSUSSISTENZA - SPETTANZA DEL POTERE ALLO STATO.

Testo
La base legittimante propria di un atto di indirizzo e di coordinamento, e' quella di porre direttive alle regioni (e alle province autonome) nelle materie di loro competenza affinche' le relative funzioni siano esercitate nel rispetto di esigenze unitarie e di interessi infrazionabili, valevoli per tutto il territorio nazionale. A tale riguardo - nonostante che nel titolo e nella premessa si autoqualifichi tale - non puo' considerarsi atto di indirizzo e coordinamento il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 1989, con il quale vengono determinati - in attuazione dell'art. 20, l. 11 marzo 1988, n. 67 - i requisiti dimensionali e funzionali che le residenze per anziani e per soggetti non autosufficienti devono possedere al fine di rendere possibile l'approvazione da parte del CIPE dei relativi progetti regionali (o provinciali) e il conseguente ottenimento, da parte delle regioni (o delle province autonome) proponenti, del beneficio dei mutui statali agevolati. La circostanza che il decreto in questione preveda detti standards non come espressione di esigenze unitarie in grado di vincolare tutte le regioni (o le province autonome) nell'esercizio delle loro funzioni in materia di sanita' e di assistenza sociale, ma come vincolo solo per quelle che, intendano avvalersi dei fondi speciali statali, esclude che esso, non collegandosi ad alcuno dei limiti costituzionali posti alle competenze legislative e amministrative delle regioni e al di la' delle determinazioni o qualificazioni del legislatore statale (art. 20, comma secondo, lett. f), l. n. 67 del 1988, cit.) possa considerarsi atto di indirizzo ai sensi sopracitati. Il venir meno, di conseguenza, delle censure di violazione dei principi costituzionali sull'esercizio della suddetta funzione governativa e, in particolare, del principio della legalita' "sostanziale" - formulate sul presupposto che di atto di indirizzo si trattasse - e l'accertamento, per la Corte egualmente doveroso, che il decreto in questione - in quanto trova adeguata base nell'art. 20 ed inoltre negli artt. 1, 2 e 3 della legge finanziaria 11 marzo 1988, n. 93 - e' comunque rispettoso dei limiti di legittimita' ad esso relativi, inducono ad escludere il denunciato vizio di incompetenza dello Stato. (Spettanza allo Stato di adottare, con le modalita' di cui al d.P.C.M. 22 dicembre 1989, gli standards dimensionali per la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani e soggetti non autosufficienti, previsti dall'art. 20, secondo comma, lettera f), della legge 11 marzo 1988, n. 67). - S. nn. 39/1971, 142/1972, 340/1983, 304/1987, 214/1988, 242/1989, 389/1989.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 8

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 9

Altri parametri e norme interposte