Sentenza 346/1990 (ECLI:IT:COST:1990:346)
Massima numero 15924
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
15925
Titolo
SENT. 346/90 A. REGIONE SARDEGNA - TRASFERIMENTO DELLA MATERIA "PROTEZIONE DELLA NATURA" - COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE - LIMITI - POTERE STATALE DI INDIVIDUARE AREE DI IMPORTANZA NATURALISTICA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, DI ISTITUIRVI PARCHI O RISERVE E DI ADOTTARE LE CONSEGUENTI MISURE DI SALVAGUARDIA - ESERCIZIO - MODALITA'.
SENT. 346/90 A. REGIONE SARDEGNA - TRASFERIMENTO DELLA MATERIA "PROTEZIONE DELLA NATURA" - COMPETENZA ESCLUSIVA REGIONALE - LIMITI - POTERE STATALE DI INDIVIDUARE AREE DI IMPORTANZA NATURALISTICA NAZIONALE O INTERNAZIONALE, DI ISTITUIRVI PARCHI O RISERVE E DI ADOTTARE LE CONSEGUENTI MISURE DI SALVAGUARDIA - ESERCIZIO - MODALITA'.
Testo
Il trasferimento alla competenza esclusiva della regione Sardegna della materia "protezione della natura" (d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) non impedisce che da parte dello Stato possa essere esercitato il potere di individuare aree regionali che rivestano un'importanza naturalistica di rilievo nazionale o internazionale, di istituirvi parchi o riserve e di adottare le conseguenti misure di salvaguardia (definizione di confini della zona, istituzione degli organi preposti alla sua protezione) per l'attuazione di un interesse nazionale o di un obbligo internazionale, la cui sussistenza - trattandosi di limiti alla competenza della regione che alterano eccezionalmente la ripartizione dei poteri stabilita con norme di rango costituzionale - non puo' essere semplicemente affermata o desunta genericamente, ma deve essere comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri argomenti giustificativi, sottoponibili, in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, ad uno scrutinio particolarmente severo. - S. nn. 1031/1988, 123/1980, 223/1984, 617/1987, 1029/1988, 830/1988, 177/1988, 217/1988, 633/1988, 407/1989 e 139/1990.
Il trasferimento alla competenza esclusiva della regione Sardegna della materia "protezione della natura" (d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348) non impedisce che da parte dello Stato possa essere esercitato il potere di individuare aree regionali che rivestano un'importanza naturalistica di rilievo nazionale o internazionale, di istituirvi parchi o riserve e di adottare le conseguenti misure di salvaguardia (definizione di confini della zona, istituzione degli organi preposti alla sua protezione) per l'attuazione di un interesse nazionale o di un obbligo internazionale, la cui sussistenza - trattandosi di limiti alla competenza della regione che alterano eccezionalmente la ripartizione dei poteri stabilita con norme di rango costituzionale - non puo' essere semplicemente affermata o desunta genericamente, ma deve essere comprovata da rigorosi procedimenti ermeneutici e da seri argomenti giustificativi, sottoponibili, in sede di sindacato di legittimita' costituzionale, ad uno scrutinio particolarmente severo. - S. nn. 1031/1988, 123/1980, 223/1984, 617/1987, 1029/1988, 830/1988, 177/1988, 217/1988, 633/1988, 407/1989 e 139/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte