Sentenza 346/1990 (ECLI:IT:COST:1990:346)
Massima numero 15925
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SAJA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
15924
Titolo
SENT. 346/90 B. REGIONE SARDEGNA - PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - ZONA DELLA FORESTA DI MONTE ARCOSU - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLO STATO COME AREA DI IMPORTANZA NATURALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI "PROTEZIONE DELLA NATURA" - SUSSISTENZA - NON SPETTANZA ALLO STATO, NEL CASO, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
SENT. 346/90 B. REGIONE SARDEGNA - PARCHI NAZIONALI E RISERVE NATURALI - ZONA DELLA FORESTA DI MONTE ARCOSU - INDIVIDUAZIONE DA PARTE DELLO STATO COME AREA DI IMPORTANZA NATURALISTICA NAZIONALE E INTERNAZIONALE - LAMENTATA LESIONE DELLA COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI "PROTEZIONE DELLA NATURA" - SUSSISTENZA - NON SPETTANZA ALLO STATO, NEL CASO, DEL POTERE ESERCITATO - ANNULLAMENTO DELL'ATTO IMPUGNATO.
Testo
Secondo i principi enunciati in precedente sentenza in materia, l'individuazione, disposta dal Ministro dell'ambiente, della zona della Foresta di Monte Arcosu, come area di importanza naturalistica nazionale ed internazionale non e' giustificata da necessita' di osservanza degli obblighi internazionali o dei vincoli comunitari derivanti, rispettivamente, dalle prescrizioni della Convenzione di Berna, ratificata con l. 5 agosto 1981, n. 503, e dalla Direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/409 - che prevedono l'intervento sostitutivo statale in caso di persistente inerzia delle Regioni - avendo la regione Sardegna gia' provveduto a ricomprendere la zona predetta entro i confini dell'istituendo Parco nazionale del Sulcis (L. reg. 7 giugno 1989, n. 31). Ne' in proposito puo' ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'interesse dello Stato (v. massima A) ad una protezione diversa e piu' rigorosa dell'area, come quella propria di una riserva naturale (di un certo tipo) avente rilevanza nazionale, non attuabile attraverso un intervento di tipo locale. Senza dire che riguardo ai provvedimenti che a tal fine e' consentito allo Stato di emettere, al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 83, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, integralmente richiamato dall'art. 5, secondo comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, e' riconosciuta solo una facolta' di proposta. Non spetta quindi allo Stato il potere di individuazione della zona di importanza naturalistica di Monte Arcosu, come esercitato con il decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1989 e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto. - S. nn. 830/1988, 304/1987, 284/1989, 123/1980, 1029/1988 e 1031/1988.
Secondo i principi enunciati in precedente sentenza in materia, l'individuazione, disposta dal Ministro dell'ambiente, della zona della Foresta di Monte Arcosu, come area di importanza naturalistica nazionale ed internazionale non e' giustificata da necessita' di osservanza degli obblighi internazionali o dei vincoli comunitari derivanti, rispettivamente, dalle prescrizioni della Convenzione di Berna, ratificata con l. 5 agosto 1981, n. 503, e dalla Direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 79/409 - che prevedono l'intervento sostitutivo statale in caso di persistente inerzia delle Regioni - avendo la regione Sardegna gia' provveduto a ricomprendere la zona predetta entro i confini dell'istituendo Parco nazionale del Sulcis (L. reg. 7 giugno 1989, n. 31). Ne' in proposito puo' ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dell'interesse dello Stato (v. massima A) ad una protezione diversa e piu' rigorosa dell'area, come quella propria di una riserva naturale (di un certo tipo) avente rilevanza nazionale, non attuabile attraverso un intervento di tipo locale. Senza dire che riguardo ai provvedimenti che a tal fine e' consentito allo Stato di emettere, al Ministro dell'ambiente, ai sensi dell'art. 83, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, integralmente richiamato dall'art. 5, secondo comma, l. 8 luglio 1986, n. 349, e' riconosciuta solo una facolta' di proposta. Non spetta quindi allo Stato il potere di individuazione della zona di importanza naturalistica di Monte Arcosu, come esercitato con il decreto del Ministro dell'ambiente 4 dicembre 1989 e, conseguentemente, e' annullato il predetto decreto. - S. nn. 830/1988, 304/1987, 284/1989, 123/1980, 1029/1988 e 1031/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sardegna
art. 3
statuto regione Sardegna
art. 6
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 19/06/1979
n. 348
art. 58