Sentenza 347/1990 (ECLI:IT:COST:1990:347)
Massima numero 15882
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 347/90. REGIONE PUGLIA - DIPENDENTI - OPERATORI CULTURALI IN SERVIZIO PRESSO I CENTRI REGIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI (C.R.S.E.C.) - INQUADRAMENTO DAL QUINTO AL SESTO LIVELLO - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI "OMOGENEIZZAZIONE" (LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO) E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 347/90. REGIONE PUGLIA - DIPENDENTI - OPERATORI CULTURALI IN SERVIZIO PRESSO I CENTRI REGIONALI DEI SERVIZI EDUCATIVI E CULTURALI (C.R.S.E.C.) - INQUADRAMENTO DAL QUINTO AL SESTO LIVELLO - PROSPETTATA LESIONE DEI PRINCIPI DI "OMOGENEIZZAZIONE" (LEGGE QUADRO SUL PUBBLICO IMPIEGO) E DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A. - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'inquadramento degli operatori culturali in servizio presso i Centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.) dal quinto al sesto livello, disposto con legge della regione Puglia del 5 marzo 1990, e' finalizzato ad eliminare la sperequazione esistente rispetto agli operatori culturali dei Centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.) - gia' inquadrati al sesto livello da precedente legge regionale - con i quali sussiste omogeneita' per medesima provenienza e comuni mansioni. Non e' quindi violato il principio di omogeneizzazione fissato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, perche' il contestato specifico riferimento ad una determinata categoria di personale dipende proprio dalla finalita' riequilibratrice del provvedimento. Lo stesso intento, di porre rimedio alle suddette pregresse situazioni di disparita', induce altresi' ad escludere - come gia' ritenuto dalla Corte in altro giudizio su analoga questione - che la legge impugnata, modificando dopo circa dieci anni il precedente inquadramento, sia pur con decorrenza degli effetti economici dalla sua entrata in vigore, costituisca turbativa - in contrasto con il principio di buon andamento - dell'assetto del personale regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 5 marzo 1990, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., nonche' agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 56/1989.
L'inquadramento degli operatori culturali in servizio presso i Centri regionali dei servizi educativi e culturali (C.R.S.E.C.) dal quinto al sesto livello, disposto con legge della regione Puglia del 5 marzo 1990, e' finalizzato ad eliminare la sperequazione esistente rispetto agli operatori culturali dei Centri di servizio e programmazione culturale regionale (C.S.P.C.R.) - gia' inquadrati al sesto livello da precedente legge regionale - con i quali sussiste omogeneita' per medesima provenienza e comuni mansioni. Non e' quindi violato il principio di omogeneizzazione fissato dall'art. 4 della legge quadro sul pubblico impiego, perche' il contestato specifico riferimento ad una determinata categoria di personale dipende proprio dalla finalita' riequilibratrice del provvedimento. Lo stesso intento, di porre rimedio alle suddette pregresse situazioni di disparita', induce altresi' ad escludere - come gia' ritenuto dalla Corte in altro giudizio su analoga questione - che la legge impugnata, modificando dopo circa dieci anni il precedente inquadramento, sia pur con decorrenza degli effetti economici dalla sua entrata in vigore, costituisca turbativa - in contrasto con il principio di buon andamento - dell'assetto del personale regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale della legge della Regione Puglia, riapprovata il 5 marzo 1990, sollevate in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., nonche' agli artt. 1 e 4 della legge 29 marzo 1983, n. 93). - S. n. 56/1989.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
legge 29/03/1983
n. 93
art. 1
legge 29/03/1983
n. 93
art. 4