Sentenza 348/1990 (ECLI:IT:COST:1990:348)
Massima numero 15888
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 348/90 A. INFORMAZIONE DI MASSA (STAMPA E RADIOTELEVISIONE) COME ESERCIZIO DI LIBERTA' FONDAMENTALI E GARANZIA DI PLURALISMO - IMPLICAZIONI - COMPETENZA DELLE REGIONI - COLLOCAZIONE - FONDAMENTO.
SENT. 348/90 A. INFORMAZIONE DI MASSA (STAMPA E RADIOTELEVISIONE) COME ESERCIZIO DI LIBERTA' FONDAMENTALI E GARANZIA DI PLURALISMO - IMPLICAZIONI - COMPETENZA DELLE REGIONI - COLLOCAZIONE - FONDAMENTO.
Testo
L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) e' attivita' che - per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una liberta' fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) - non puo' essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost.. Nei suoi risvolti attivi e passivi (liberta' di informare e diritto ad essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di la' delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non puo', di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa. - S. n. 94/1977.
L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa (si tratti di stampa o di radiotelevisione) e' attivita' che - per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una liberta' fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quello del pluralismo) - non puo' essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost.. Nei suoi risvolti attivi e passivi (liberta' di informare e diritto ad essere informati) l'informazione esprime, infatti - al di la' delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni - una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico. Nell'ambito di tale forma, qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito di competenze di natura politica non puo', di conseguenza, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa. - S. n. 94/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte