Sentenza 348/1990 (ECLI:IT:COST:1990:348)
Massima numero 15889
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 348/90 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - COMPETENZA IN MATERIA DI INFORMAZIONE (STAMPA E RADIOTELEVISIONE) - OGGETTO - LIMITI. REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE LOCALE - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 348/90 B. REGIONI A STATUTO COMUNE - COMPETENZA IN MATERIA DI INFORMAZIONE (STAMPA E RADIOTELEVISIONE) - OGGETTO - LIMITI. REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE LOCALE - DISCIPLINA - ASSERITA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Per quanto concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, l'impiego dei mezzi di comunicazione di massa (stampa o radiotelevisione) si riferisce, in particolare, ai due aspetti - rispecchiati nelle norme di molti statuti regionali - delle informazioni che la Regione e' tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attivita' ed ai propri programmi e delle informazioni che la Regione puo' ricevere dalla societa' regionale e che concorrono a determinare la partecipazione di tale societa' alle scelte attraverso cui si esprime l'indirizzo politico e amministrativo regionale. Opera entro tale ambito la legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, che, nel prevedere "interventi per l'informazione locale", non si distacca dalla cornice statutaria (art. 8 dello Statuto piemontese) ne' pretende di regolare in concorrenza o in alternativa con la legislazione statale, le modalita' di esercizio della liberta' di informazione attivabile attraverso la stampa o la radiotelevisione, bensi' soltanto prevedere alcuni incentivi di carattere economico ai fini dell'ammodernamento di imprese di informazione operanti in sede locale e prevalentemente finalizzate a trasmettere informazioni sulla realta' sociale, economica e culturale del Piemonte (cfr. art. 10, primo comma, di detta legge). Alcuni dei quali, peraltro, (artt. 6 e 7), si presentano come specificativi di discipline operative gia' da tempo in vigore (LL.reg. 1 dicembre 1986, n. 56 e 9 marzo 1984, n. 17) mentre altri (art. 8) sono agevolmente riconducibili alla materia dell'istruzione professionale di cui all'art. 117 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 7, 8 e 10 della legge della regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990).
Per quanto concerne le Regioni, quali soggetti costituzionali investiti di competenze sia politiche che amministrative, l'impiego dei mezzi di comunicazione di massa (stampa o radiotelevisione) si riferisce, in particolare, ai due aspetti - rispecchiati nelle norme di molti statuti regionali - delle informazioni che la Regione e' tenuta ad offrire ai cittadini in ordine alle proprie attivita' ed ai propri programmi e delle informazioni che la Regione puo' ricevere dalla societa' regionale e che concorrono a determinare la partecipazione di tale societa' alle scelte attraverso cui si esprime l'indirizzo politico e amministrativo regionale. Opera entro tale ambito la legge della Regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990, che, nel prevedere "interventi per l'informazione locale", non si distacca dalla cornice statutaria (art. 8 dello Statuto piemontese) ne' pretende di regolare in concorrenza o in alternativa con la legislazione statale, le modalita' di esercizio della liberta' di informazione attivabile attraverso la stampa o la radiotelevisione, bensi' soltanto prevedere alcuni incentivi di carattere economico ai fini dell'ammodernamento di imprese di informazione operanti in sede locale e prevalentemente finalizzate a trasmettere informazioni sulla realta' sociale, economica e culturale del Piemonte (cfr. art. 10, primo comma, di detta legge). Alcuni dei quali, peraltro, (artt. 6 e 7), si presentano come specificativi di discipline operative gia' da tempo in vigore (LL.reg. 1 dicembre 1986, n. 56 e 9 marzo 1984, n. 17) mentre altri (art. 8) sono agevolmente riconducibili alla materia dell'istruzione professionale di cui all'art. 117 Cost.. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 117 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 7, 8 e 10 della legge della regione Piemonte riapprovata il 13 marzo 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte
statuto regione Basilicata
n. 0
art. 5
statuto regione Basilicata
n. 0
art. 62
statuto regione Calabria
n. 0
art. 56
statuto regione Campania
n. 0
art. 48
statuto regione Emilia Romagna
n. 0
art. 5
statuto regione Liguria
n. 0
art. 4
statuto regione Lombardia
n. 0
art. 5
statuto regione Lombardia
n. 0
art. 54
statuto regione Marche
n. 0
art. 32
statuto regione Molise
n. 0
art. 42
statuto regione Toscana
n. 0
art. 4
statuto regione Umbria
n. 0
art. 11
statuto regione Veneto
n. 0
art. 35