Filiazione - Modifiche introdotte con decreto legislativo - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine annuale per proporre l'azione - Decorrenza alla sola ipotesi della scoperta dell'impotenza - Denunciata violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. Non si può sostenere che al legislatore delegato fosse preclusa la possibilità di mantenere distinte azioni demolitorie dello status filiationis, purché l'esito - in conformità con l'art. 30 Cost. - non conducesse ad una discriminazione in pregiudizio al figlio nato fuori dal matrimonio. Al contrario, il legislatore delegato non solo ha introdotto - come espressamente richiesto dalla delega n. 219 del 2012 - l'imprescrittibilità dell'azione a beneficio del solo figlio, nonché un termine impeditivo dell'azione per gli altri legittimati, ma ha anche contemplato - come nel disconoscimento della paternità - un ulteriore termine riferito al padre. Tale norma, d'altro canto, pur non priva di criticità, non comporta in alcun modo una discriminazione in pregiudizio al figlio nato fuori dal matrimonio.
In tema di eccesso di delega la previsione di cui all'art. 76 Cost. non osta all'emanazione, da parte del legislatore delegato, di norme che rappresentino un coerente sviluppo e un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, dovendosi escludere che la funzione del primo sia limitata ad una mera scansione linguistica di previsioni stabilite dal secondo. Il sindacato costituzionale sulla delega legislativa deve, così, svolgersi attraverso un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli, riguardanti, da un lato, le disposizioni che determinano l'oggetto, i princìpi e i criteri direttivi indicati dalla legge di delegazione e, dall'altro, le disposizioni stabilite dal legislatore delegato, da interpretarsi nel significato compatibile con i princìpi e i criteri direttivi della delega. Il che, se porta a ritenere del tutto fisiologica quell'attività normativa di completamento e sviluppo delle scelte del delegante, circoscrive, d'altra parte, il vizio in discorso ai casi di dilatazione dell'oggetto indicato dalla legge di delega, fino all'estremo di ricomprendere in esso materie che ne erano escluse. (Precedenti citati: sentenze n. 212 del 2018, n. 194 del 2015, n. 182 del 2014 e n. 50 del 2014).