Sentenza 348/1990 (ECLI:IT:COST:1990:348)
Massima numero 15891
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15888  15889


Titolo
SENT. 348/90 C. REGIONE PIEMONTE - INTERVENTI PER L'INFORMAZIONE LOCALE - DISCIPLINA - ASSERITA ATTRIBUZIONE ALLA GIUNTA REGIONALE DI COMPETENZE DI NATURA REGOLAMENTARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le attribuzioni conferite alla Giunta regionale dalla legge della regione Piemonte del 13 marzo 1990 (artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma) in tema di incentivi per l'informazione locale, riguardano una semplice attivita' amministrativa che, quand'anche si manifesti attraverso formulazioni di carattere generale, non viene ad assumere la natura di attivita' normativa riconducibile al novero delle fonti secondarie, con conseguente esclusione di indebita attribuzione alla Giunta della potesta' regolamentare propria del Consiglio. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 121 Cost., della questione di legittimita' costituzionale degli artt. 4, ultimo comma, e 9, ultimo comma, della legge reg. Piemonte riappr. il 13 marzo 1990).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 121

Altri parametri e norme interposte