Sentenza 349/1990 (ECLI:IT:COST:1990:349)
Massima numero 16376
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Titolo
SENT. 349/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RITENUTA NECESSITA', PER POTER RICONOSCERE ADEMPIUTA LA CONDIZIONE DEL "PREVIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO", IN CASO DI PRECEDENTE E OMESSA COMPARIZIONE, DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 349/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - GIUDIZIO IMMEDIATO - RITENUTA NECESSITA', PER POTER RICONOSCERE ADEMPIUTA LA CONDIZIONE DEL "PREVIO INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO", IN CASO DI PRECEDENTE E OMESSA COMPARIZIONE, DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Qualora, per divergenze tra P.M. e giudice delle indagini preliminari sulle condizioni per poter ritenere soddisfatta l'esigenza posta dall'art. 453 cod.proc.pen., del "previo interrogatorio dell'imputato", (riguardo, come nel caso di specie, all'omessa comparizione dell'imputato in seguito all'invito a presentarsi - secondo il P.M., ma non secondo il giudice, condizione sufficiente - e alla richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo - secondo il giudice, ma non secondo il P.M., condizione, invece, conseguentemente necessaria) non risulti possibile accogliere la richiesta di giudizio immediato, non sussiste, potendosi comunque procedere con il rito ordinario, violazione del diritto di difesa, ne' dell'obbligo di promozione dell'azione penale e neppure dei principi della legge di delega. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., e, in relazione all'art. 2, punto 44, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.)
Qualora, per divergenze tra P.M. e giudice delle indagini preliminari sulle condizioni per poter ritenere soddisfatta l'esigenza posta dall'art. 453 cod.proc.pen., del "previo interrogatorio dell'imputato", (riguardo, come nel caso di specie, all'omessa comparizione dell'imputato in seguito all'invito a presentarsi - secondo il P.M., ma non secondo il giudice, condizione sufficiente - e alla richiesta di autorizzazione all'accompagnamento coattivo - secondo il giudice, ma non secondo il P.M., condizione, invece, conseguentemente necessaria) non risulti possibile accogliere la richiesta di giudizio immediato, non sussiste, potendosi comunque procedere con il rito ordinario, violazione del diritto di difesa, ne' dell'obbligo di promozione dell'azione penale e neppure dei principi della legge di delega. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 112 Cost., e, in relazione all'art. 2, punto 44, della legge 16 febbraio 1987, n. 81, all'art. 76 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 453 cod.proc.pen.)
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dirett. 44