Sentenza 350/1990 (ECLI:IT:COST:1990:350)
Massima numero 15897
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 01/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 350/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA' DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA - OSTACOLI INSUPERABILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 350/90. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CONTROVERSIE - CREDITI PER PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - RIVALUTAZIONE AUTOMATICA - APPLICABILITA' DELL'ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - MANCATA PREVISIONE - RICHIESTA DI SENTENZA ADDITIVA - OSTACOLI INSUPERABILI - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
L'attuazione di una modifica alla regola - risultante dall'art. 442 cod. proc. civ. e non dall'art. 429, terzo comma, stesso codice, come sostenuto dal giudice 'a quo' - dell'inapplicabilita' di un criterio di rivalutazione automatica, analogo a quello previsto per i crediti di lavoro, ai crediti previdenziali - nel senso cioe' di estendere anche a questi ultimi la norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - e' preclusa nel giudizio di costituzionalita' giacche', con la sentenza additiva che si richiede, si determinerebbe una grave anomalia nel sistema normativo vigente, impostato sulla divisione tra le due categorie di controversie, di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, distinte per la struttura radicalmente diversa dei relativi crediti e per condizioni differenti di esigibilita' e liquidazione dei diritti da tali crediti derivanti. (Inammissibilita' - a parte la riscontrata incoerenza tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - S. n. 408/1988.
L'attuazione di una modifica alla regola - risultante dall'art. 442 cod. proc. civ. e non dall'art. 429, terzo comma, stesso codice, come sostenuto dal giudice 'a quo' - dell'inapplicabilita' di un criterio di rivalutazione automatica, analogo a quello previsto per i crediti di lavoro, ai crediti previdenziali - nel senso cioe' di estendere anche a questi ultimi la norma dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. - e' preclusa nel giudizio di costituzionalita' giacche', con la sentenza additiva che si richiede, si determinerebbe una grave anomalia nel sistema normativo vigente, impostato sulla divisione tra le due categorie di controversie, di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, distinte per la struttura radicalmente diversa dei relativi crediti e per condizioni differenti di esigibilita' e liquidazione dei diritti da tali crediti derivanti. (Inammissibilita' - a parte la riscontrata incoerenza tra dispositivo e motivazione dell'ordinanza di rimessione - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.). - S. n. 408/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte