Sentenza 133/2021 (ECLI:IT:COST:2021:133)
Massima numero 43964
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattrice NAVARRETTA
Udienza Pubblica del  12/05/2021;  Decisione del  12/05/2021
Deposito del 25/06/2021; Pubblicazione in G. U. 30/06/2021
Massime associate alla pronuncia:  43963  43965  43966


Titolo
Filiazione - Impugnazione, da parte del suo autore, del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità - Termine annuale per proporre l'azione di impugnazione - Decorrenza dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità - Omessa previsione - Irragionevolezza e disparità di trattamento rispetto al disconoscimento della paternità - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 263, terzo comma, cod. civ., come modificato dall'art. 28, comma 1, del d.lgs. n. 154 del 2013, nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. Mentre può ritenersi non irragionevole che il termine annuale decorra dall'annotazione del riconoscimento per chi abbia posto in essere l'atto nella consapevolezza della non paternità biologica, per converso c'è una palese irragionevolezza a far decorrere il medesimo termine dall'annotazione del riconoscimento per chi ignorasse il difetto di veridicità, limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell'impotenza. Ne discende che la norma censurata dal Tribunale di Trento - che richiede al giudice di non procedere ad un mero accertamento della verità biologica, ma opera un bilanciamento in concreto tra gli interessi coinvolti - realizza una irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento. Vi è inoltre una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Mentre il primo può dimostrare solo l'impotenza, il secondo può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita, finendo così per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio. (Precedenti citati: sentenze n. 127 del 2020, n. 272 del 2017, n. 266 del 2006, n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985).

Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 263  co. 3

decreto legislativo  28/12/2013  n. 154  art. 28  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte