Ordinanza 353/1990 (ECLI:IT:COST:1990:353)
Massima numero 15905
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:  15904  15906


Titolo
ORD. 353/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA - PENA RICHIESTA DALL'IMPUTATO E CONSENTITA DAL P.M. - LESIONE DEI PRINCIPI DELLA RISERVA DI GIURISDIZIONE E DEL GIUDICE NATURALE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato con il consenso del P.M. non viola il principio di riserva di giurisdizione, perche' detta riserva non puo' riguardare il pubblico ministero in quanto sotto la vigenza dell'attuale codice a questi e' stato chiaramente attribuito solo il ruolo e la qualita' di parte; ne', peraltro, detto procedimento viola il principio del giudice naturale, poiche' se l'imputato e' abilitato ad avanzare la richiesta della pena in ogni fase del procedimento fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, e' pur sempre la legge che precostituisce il giudice competente ad applicare la sanzione richiesta nelle varie fasi del giudizio durante la pendenza del termine.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 102  co. 1

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte