Ordinanza 355/1990 (ECLI:IT:COST:1990:355)
Massima numero 15912
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
15913
Titolo
ORD. 355/90 A. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SECONDO LO STATO DEI GIUDIZI - MANCATO PERSEGUIMENTO DEL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 355/90 A. PROCESSO PENALE - NUOVO CODICE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - LAMENTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO SECONDO LO STATO DEI GIUDIZI - MANCATO PERSEGUIMENTO DEL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' GIUDIZIARIA - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche', con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e conseguentemente non e' quindi producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 277/1990 e O. n. 320/1990.
Poiche' il fine degli istituti del giudizio abbreviato e dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e' la rapida definizione del maggior numero di processi da attuarsi mediante l'esclusione della fase dibattimentale, allorche', con l'apertura del dibattimento, sia divenuto impossibile raggiungerlo, diventa conseguentemente e razionalmente impossibile all'imputato realizzare il c.d. "diritto" alla riduzione della pena. E' del tutto razionale, pertanto, che, per i procedimenti gia' in corso all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, tali istituti siano stati resi applicabili soltanto quando il loro scopo possa essere perseguito e conseguentemente non e' quindi producente il confronto fra imputati per i quali il dibattimento sia stato o non sia stato ancora aperto, appunto perche' si tratta di situazioni oggettivamente diverse. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 248 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale del 1988 - testo approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 - sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.). - S. n. 277/1990 e O. n. 320/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte