Ordinanza 355/1990 (ECLI:IT:COST:1990:355)
Massima numero 15913
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore DELL'ANDRO
Udienza Pubblica del
11/07/1990; Decisione del
11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:
15912
Titolo
ORD. 355/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL 'FAVOR REI' - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 355/90 B. PROCESSO PENALE - PROCEDIMENTO GIA' IN CORSO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE - FORMALITA' DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO GIA' ESPERITE - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELL'IMPUTATO - ESCLUSIONE - INAPPLICABILITA' DELLA DIMINUENTE EX ART. 444 C.P.P. 1988 - PROSPETTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL 'FAVOR REI' - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissata dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato, la prevista preclusione, a formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite, dell'applicazione della pena su richiesta, non comporta violazione del suddetto principio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. n. 320/1990.
Il principio dell'applicazione della legge piu' favorevole all'imputato, fissata dall'art. 2 del codice penale, opera soltanto quando vi sia stato un mutamento, favorevole all'imputato, nella valutazione sociale del fatto tipico oggetto del giudizio, mentre si e' fuori dell'ambito d'applicabilita' del principio stesso nelle ipotesi in cui non si e' verificato un mutamento nella valutazione sociale rispetto al fatto tipico incriminato. Poiche' nel caso d'applicazione della pena su richiesta delle parti, non e' mutata la valutazione sociale negativa in ordine ai fatti oggetto del processo penale, analogamente a quanto gia' deciso in ordine all'istituto del giudizio abbreviato, la prevista preclusione, a formalita' di apertura del dibattimento gia' esperite, dell'applicazione della pena su richiesta, non comporta violazione del suddetto principio. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 25 Cost., dell'art. 248 d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271). - S. n. 277/1990 e O. n. 320/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
Altri parametri e norme interposte