Ordinanza 357/1990 (ECLI:IT:COST:1990:357)
Massima numero 16337
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GALLO E.
Udienza Pubblica del  11/07/1990;  Decisione del  11/07/1990
Deposito del 20/07/1990; Pubblicazione in G. U. 08/08/1990
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 357/90. REATI CONTRO LA FAMIGLIA - MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA O VERSO I FANCIULLI - SUCCESSIVA RICONCILIAZIONE TRA I CONIUGI E RIPRISTINO DEL NORMALE SVOLGERSI DELLA VITA CONIUGALE - CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO - MANCATA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Una volta riconosciuta e confermata l'attuale validita' della rilevanza penale di fatti che violano i principi su cui si fonda l'unita' della famiglia e l'etica della coesistenza pacifica dei suoi membri (anche nell'interesse dei figli minori), non puo' spettare che allo stesso legislatore stabilire se esistano fatti successivi in grado di estinguere, sotto condizioni che ancora una volta solo il legislatore puo' disciplinare, il carattere criminale di quelle violazioni e le relative conseguenze sanzionatorie. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 572 cod. pen. sollevata in riferimento agli artt. 2,3, 29, 30 e 31 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Costituzione  art. 30

Costituzione  art. 31

Altri parametri e norme interposte